Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
il rischio residuo per un caso di risanamento deve essere tollerabile, ovvero la probabilità d’insorgenza e l’entità del danno devono essere sostenibili.
I risultati ottenuti dalla sorveglianza dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive possono quindi giustificare una cessazione della sorveglianza.
Capoverso 2: riguarda la definizione di necessità di risanamento e rimane pertanto inalterato.
Articolo 10 Protezione delle acque superficiali
bis Capoverso 1: i contenuti rimangono inalterati, fatta salva l’introduzione del nuovo capoverso 1 .
Capoverso 1bis: il criterio per la cessazione della sorveglianza applicato alle acque sotterranee da proteggere viene introdotto anche per le acque superficiali. Anche in questo caso è possibile cessare la sorveglianza se l’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e le caratteristiche del sito lasciano intendere che, molto probabilmente, non è più necessario adottare misure di risanamento.
Capoverso 2: riguarda la definizione di necessità di risanamento; rimane inalterato.
Articolo 13 Procedura dell’autorità
Capoverso 1: il primo periodo del capoverso 1 viene completato. D’ora in poi occorrerà elaborare un piano di sorveglianza all’attenzione dell’autorità prima di adottare le misure di sorveglianza del caso. Come nel caso di un progetto di risanamento, l’autorità può quindi avvalersi della facoltà di eliminare già in sede di pianificazione eventuali lacune nelle misure pianificate. In tal modo si contribuisce a ottimizzare la qualità e a comprimere i costi.
Il piano di sorveglianza deve essere adeguato alla complessità di ogni singolo caso. Casi ritenuti facili possono essere limitati alla fase di misurazione, ai criteri di valutazione e alla durata di sorveglianza. I dettagli relativi al piano di sorveglianza saranno spiegati dall’UFAM nella nuova guida metodologica “Überwachung von belasteten Standorten” (Sorveglianza dei siti inquinati, disponibile in tedesco e francese).
Allegato 1 OSiti
Capoverso 1: i contenuti rimangono invariati, viene effettuata soltanto una precisazione di natura linguistica. Il testo dell’ordinanza attualmente in vigore prevede che “l’autorità valuti in sintonia con l’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque” se per le sostanze suscettibili di inquinare le acque riportate nell’allegato 1 non sono fissati valori di concentrazione. Concretamente questo significa che per le sostanze dubbie occorre risalire a nuovi valori di concentrazione mediante una metodologia già impiegata per i valori di concentrazione dell’allegato 1. La fattispecie viene ora formulata in modo più esplicito: in mancanza di valori di concentrazione “l’autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque”. Questa formulazione corrisponde a quella nell’allegato 1 cifra 4 capoverso 2 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.600). Anche qui le autorità sono tenute a risalire a determinati valori per le sostanze nocive all’ambiente.
8/9 031/2005-02181/01/20/01/05/K245-0887