Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 9 pagine
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Parte 2: Spiegazione dei singoli articoli
Articolo 9 Protezione delle acque sotterranee
Capoverso 1: definisce la necessità di sorveglianza delle acque del sottosuolo da proteggere. È fatto salvo il nuovo capoverso 1bis.
Capoverso 1 lettera a: stabilisce i criteri di valutazione alla fonte delle emissioni (eluito del materiale del sito); il capoverso rimane inalterato.
Capoverso 1 lettere b e c: finora la lettera b stabiliva una necessità di sorveglianza non appena a valle del sito veniva accertata la presenza di sostanze suscettibili di inquinare le acque, vale a dire non appena la concentrazione di sostanze nocive superava il limite di determinazione secondo lo stato attuale della tecnica.
D’ora in poi, in analogia all’articolo 10 capoverso 1 lettera b, nel caso delle acque superficiali, sarà introdotto un valore soglia di osservazione per le acque sotterranee da proteggere. Al di sotto di questa soglia, il sito non necessità né di essere sorvegliato né di essere risanato, trattandosi nella fattispecie di un sito secondo l’articolo 5 capoverso 4 lettera a OSiti, per il quale non sono attesi effetti nocivi o molesti. Per determinare il valore soglia di sorveglianza è stato necessario prendere in considerazione tre aspetti:
il valore soglia deve essere fissato a un livello sufficientemente basso, in modo da escludere dalla sorveglianza soltanto i casi di inquinamento non problematici;
il margine fino alla soglia di risanamento deve essere sufficientemente ampio, in modo da escludere qualsiasi errore di valutazione attribuibile a incertezze di misurazione;
il valore soglia non deve essere inferiore al limite di determinazione3 delle sostanze sottoposte a sorveglianza.
I criteri sono pienamente soddisfatti se il valore soglia di sorveglianza equivale a un quinto del valore soglia di risanamento.
Per quanto riguarda la determinazione della necessità del risanamento delle acque sotterranee si distingue tra il settore di protezione delle acque Au e il settore esterno a Au,. Tale distinzione viene
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effettuata anche per quanto riguarda il valore soglia di sorveglianza .
Nel settore Au la necessità di risanamento sussiste dopo aver superato metà del valore di concentrazione secondo l’allegato 1 OSiti, nel settore esterno a Au sussiste dopo aver superato il doppio del valore di concentrazione secondo l’allegato 1 OSiti. Considerato che il valore soglia di sorveglianza deve corrispondere a un quinto del valore soglia di risanamento, ne deriva che
3 Lo stato della tecnica relativo al limite di definizione è stabilito nella guida metodologica UFAM “Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich” (UFAM 2010: Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. UV-1027-D. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01591/ (disponibile in tedesco e francese) 4 Per la definizione del settore di protezione delle acque Au cfr. allegato 4 cifra 111 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) 6/9 031/2005-02181/01/20/01/05/K245-0887