Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 9 pagine

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tono di dedurre che, molto probabilmente, non vi è alcuna necessità di risanamento (ad es. mediante una modellizzazione con TransSim2).

Andamento C: le concentrazioni hanno ampiamente superato il valore di risanamento. In tal caso, i siti in questione devono essere risanati e subentra quindi anche una necessità di sorveglianza.

Andamento D: le concentrazioni sono aumentate significativamente rispetto alla fase di sorveglianza iniziale, senza tuttavia superare (ancora) le concentrazioni che richiedono un risanamento. Tali siti devono perlomeno essere ancora monitorati ed eventualmente risanati secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d OSiti o l’articolo 10 capoverso 2 lettera b O-Siti.

Andamento E: le concentrazioni sono diminuite in modo considerevole rispetto alla fase iniziale della sorveglianza. Le concentrazioni che rendono necessario il risanamento del sito non vengono superate. Per tali siti occorre poter concludere la sorveglianza quando la valutazione tecnica dell’andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e le caratteristiche del sito fanno emergere che molto probabilmente non sussiste alcuna necessità di risanamento (ad es. mediante una modellizzazione con TransSim).

1.3 Basi legali della revisione

Gli articoli 32c capoverso 1 secondo periodo e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) accordano al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento di siti inquinati. Con l’OSiti il Consiglio federale si è avvalso della sua competenza, che comprende l’emanazione di prescrizioni relative a censimento, indagine, sorveglianza e risanamento dei siti inquinati.

1.4 Rapporti con la legislazione europea

La gestione dei siti contaminati in Svizzera e negli altri Paesi europei avviene secondo principi equiparabili. Dapprima vengono identificati i potenziali siti inquinati, successivamente si effettua una valutazione del rischio e infine si procede eventualmente al risanamento o alla sorveglianza. Ovunque vale il principio che una sorveglianza è considerata necessaria nella misura in cui dal sito in questione bisogna attendersi effetti dannosi o molesti. È consentito sospendere la sorveglianza quando, sul lungo periodo, non sono superati determinati valori di controllo oppure il carico di sostanze nocive che defluisce è ridotto. La presente revisione dell’OSiti porta a un ulteriore avvicinamento agli standard europei in vigore.

2 Guida metodologica UFAM “Simulationsmodell zur Gefährdungsabschätzung: TransSim” VU-3412-D. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00504/ (disponibile in tedesco e francese). 5/9 031/2005-02181/01/20/01/05/K245-0887