Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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che) a persone che vivono sul territorio del nostro Paese. Se i destinatari non reagiscono agli annunci in questione, l'operazione può comunque essere considerata come un tentativo di commettere un reato ed essere punita di conseguenza.
La lettera c del capoverso 1 punisce le violazioni dell'articolo 7, ovvero le attività in relazione con violazioni gravi dei diritti dell'uomo. In questo caso l’autore dei reati deve essere consapevole delle violazioni compiute attraverso i suoi gesti. Questo non presuppone che debba conoscere i dettagli delle violazioni, ma soltanto che sia consapevole che i suoi gesti sono in relazione con violazioni gravi dei diritti dell'uomo o che hanno un effetto di favoreggiamento in questo senso.
La commissione di reati contro l'umanità o di reati in relazione con un conflitto armato rappresenta un crimine ai sensi dell'articolo 264a e seguenti CP e, se sussiste un collegamento sufficiente con il nostro Paese (p. es. soggiorno dell'autore in Svizzera), rientra nell'ambito della giurisdizione federale svizzera.
Art. 20 Infrazioni all'obbligo di dichiarare, all'obbligo di astenersi o a un divieto dell’autorità
L'articolo 20 reprime le violazioni degli articoli 9, 12 e 32 capoverso 2 dell'avamprogetto con la pena detentiva o la pena pecuniaria, nel caso di un'infrazione commessa per negligenza esclusivamente con la pena pecuniaria.
Art. 21 Contravvenzione all'obbligo di collaborare
L'articolo 21 prevede che venga punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 15 e 16 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa è di 40 000 franchi al massimo. Questa disposizione corrisponde al tipo di sanzione previsto all'articolo 36 capoverso 1 lettera a LMB.
Art. 22 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale
Analogamente alla legislazione sull'esportazione di materiale bellico, l'articolo 22 prevede che alle infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale sia applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197446 sul diritto penale amministrativo. Secondo questa disposizione, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una società con o senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1). Inoltre, il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una società con o senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).
46 DPA; RS 313.0