Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 20 pagine
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Nessuna osservazione Partiti: PPD
Organizzazioni interessate: ACS, Aerosuisse, BAR, Economiesuisse, GVA, Privatim, Swiss, USAM, USI
Art. 93 cpv. 1, 3 (periodo introduttivo)
1Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo devono assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l’entrata nello spazio Schengen.
3L’impresa di trasporto aereo che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:
Approvazione
Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: MCG, PEV, PLR, PS, UDC
Organizzazioni interessate: CDCGP, CLDAM, CP, OSAR, SIDU, UCS, UNHCR, USS
Nessuna osservazione Partiti: PPD
Organizzazioni interessate: ACS, Aerosuisse, BAR, Economiesuisse, GVA, Privatim, Swiss, USAM, USI
Art. 94 (nuovo): Cooperazione con le autorità
1Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di un accordo tra l’impresa e l’UFM.
2Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o l’accordo può in particolare definire:
a. misure particolari dell’impresa di trasporto aereo per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
b. l’introduzione di somme forfettarie a copertura delle spese al posto delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
3Se si definiscono misure particolari di cui al capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o l’accordo può prevedere che un eventuale importo, a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1, sia ridotto al massimo della metà.
Approvazione
Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: MCG, PEV, PLR, PS, UDC
Organizzazioni interessate: CDCGP, CLDAM, CP, OSAR, SIDU, UCS, UNHCR, USS
Rifiuto Cantoni: Partiti: PPD Organizzazioni interessate: BAR, Swiss
BAR, Swiss: Erachten die in Art. 94 Abs. 3 vorgesehene Halbierung der Belastungen nach Art. 122a Abs. 1 E-AuG als unzureichend. Es wäre im Übrigen wünschenswert, dass eine gesetzliche Grundlage vorsehen könnte, dass eine Fluggesellschaft, die eine Vereinbarung mit den Behörden abgeschlossen hat, in Einzelfällen gänzlich von einer Auferlegung einer Busse befreit werden kann.
CVP: Ist von der Wirkung der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen im Bereich der Carrier Sanctions, bei denen der präventive Gedanke im Vordergrund steht, nicht überzeugt. Es be-
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