Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 20 pagine

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stehen Zweifel, dass die in Art. 94 Abs. 2 Bst. a genannten zusätzlichen Massnahmen zur

Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch ein Luftverkehrsunternehmen effektiv umsetzbar sind

und/oder der Beweis für deren Umsetzung erbracht werden kann. Eine Verschiebung der Be-

weislast auf die Transportunternehmen darf nicht zu einem Vorteil letzter werden.

Nessuna osservazione

Organizzazioni interessate: ACS, Aerosuisse, Economiesuisse, GVA, Privatim, USAM, USI

Art. 95: Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può applicare ad altre imprese commerciali di trasporto gli articoli 92–94, 122a e

122c, se confini svizzeri terrestri, fluviali e lacustri diventano una frontiera esterna dello spazio Schen-

gen. Tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 14 giugno 1985 di appli-

cazione dell’Accordo di Schengen (CAS).

Approvazione

Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG,

TG, TI, UR,VD, VS, ZG, ZH

Partiti: MCG, PEV, PLR, PS, UDC

Organizzazioni interessate: CDCGP, CLDAM, CP, OSAR, SIDU, UCS, UNHCR, USS

Nessuna osservazione Partiti: CVP

Organizzazioni interessate: ACS, Aerosuisse, BAR, Economiesuisse, GVA, Privatim, Swiss,

USAM, USI

Art. 104: Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1Per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, l’UFM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a esso o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali dei passeggeri e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

2La disposizione dell’obbligo di comunicazione comprende:

a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;

b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;

c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

3L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

a. generalità (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);

b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, se

l’impresa di trasporto aereo dispone di questi dati;

d. aeroporto di partenza del volo soggetto all’obbligo di comunicazione, nonché gli aeroporti

d’imbarco e di scalo utilizzati durante il viaggio, se sono noti all’impresa di trasporto aereo;

e. aeroporto di destinazione in Svizzera;

f. numero di trasporto;

g. numero complessivo dei passeggeri sul volo in questione;

h. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.

4Le imprese di trasporto aereo informano gli interessati conformemente all’articolo 18a della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

5La disposizione o la revoca dell’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro le decisioni concernenti l’obbligo di comunicazione non hanno effetto sospensivo.

6Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati elencati al capoverso 3 per più di 24 ore se ne hanno bisogno come mezzi di prova. Li cancellano:

a. se si constata che l’UFM non avvierà alcuna procedura per violazione dell’obbligo di comuni-

cazione e al più tardi due anni dopo la data del volo;

b. il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione dell’UFM emanata in applicazione

dell’articolo 122b.

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