Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

I Parte generale

1. Riassunto dei risultati della consultazione

1.1. Situazione iniziale

Occorre migliorare il sistema di sanzioni («carrier sanctions») applicabile alle imprese di trasporto che trasferiscono stranieri sprovvisti dei necessari documenti di viaggio e ai quali è rifiutato l’ingresso nello spazio Schengen. L’obiettivo è di ridurre, in collaborazione con le imprese di trasporto aereo, il numero di persone trasportate che non dispongono dei necessari documenti di viaggio (ca. 1000 casi nel 2011). Grazie all’onere probatorio meno rigoroso, il perseguimento e l’adozione di sanzioni sono inseriti nella procedura amministrativa anziché, come sinora, nella procedura penale amministrativa. L’onere della prova per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di diligenza o di comunicazione è trasferito all’impresa di trasporto. Grazie a un elenco esaustivo di elementi legali a discolpa, le imprese di trasporto possono tuttavia sottrarsi a un sanzionamento da parte delle autorità.

Per semplificare il controllo delle frontiere esterne Schengen, occorre inoltre inserire nella legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr) una base legale che consenta di svolgere confronti automatici con altre banche dati tramite il sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API; Advance Passenger Information-System) e d’inoltrare i risultati alle autorità di controllo alla frontiera. Ciò agevola notevolmente il lavoro delle autorità.

Infine, la Confederazione deve poter partecipare finanziariamente e alla costruzione e alla sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione amministrativa. Ciò comporta un investimento di almeno 45 milioni di franchi e la predisposizione di 250 nuovi posti di carcerazione amministrativa. Grazie a questi posti di carcerazione supplementari, i Cantoni potranno ordinare più rapidamente la carcerazione in vista di rinvio coatto nei confronti delle persone tenute a lasciare la Svizzera. Dal canto suo, l’UFM potrà ordinare la carcerazione amministrativa dai centri di registrazione e procedura in un numero maggiore di casi.

Alla sua seduta del 27 giugno 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione scritta relativa all’avamprogetto concernente la revisione parziale della LStr. La consultazione si è svolta dal 27 giugno al 18 ottobre 2012.

Oltre ai Cantoni, ai partiti politici, alle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e alle associazioni mantello nazionali dell’economia, sono state invitate a pronunciarsi anche le organizzazioni interessate nei settori del trasporto aereo, della protezione dei dati e dell’aiuto ai rifugiati. In totale sono pervenuti 49 pareri. In merito all’avamprogetto si sono pronunciati tutti i Cantoni, il Mouvement Citoyens Genevois (MCG), il Partito evangelico svizzero (PEV), il Partito liberale radicale svizzero (PLR), il Partito popolare democratico svizzero (PPD), il Partito socialista svizzero (PS) e l’Unione democratica di centro (UDC). Si sono posizionati anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Centre Patronal (CP) nonché Swiss International Air Lines AG (Swiss).

1.2. Modalità di valutazione dei pareri

Se un partecipante alla consultazione ha inoltrato un parere ma non si esprime su tutti i punti sottoposti a consultazione, il suo parere è considerato favorevole. Se verte solo su alcune delle proposte di modifica, per le altre proposte di modifica il parere è annoverato alla rubrica

1 RS 142.20

Pagina 3