Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 20 pagine

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Approvazione

Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: MCG, PEV, PLR, PS, UDC

Organizzazioni interessate: CDCGP, CLDAM, CP, OSAR, SIDU, UCS, UNHCR, USS

ZH: Schlägt vor, dass Direkteröffnungen an das betroffene Luftverkehrsunternehmen ebenfalls in Art 104 Abs. 5 AuG zu erwähnen sind. Es wird der Wortlaut “internationale Transitzonen der Flughäfen“ verwendet. In den geltenden Art. 115 und 116 AuG findet sich hingegen der Wortlaut “Transitraum eines schweizerischen Flughafens“. Eine einheitliche Terminologie wäre zweckmässig.

IGFM: Fragt sich, was die unter Art. 104 Abs. 3 Bst. g verlangte Anzahl der beförderten Personen auf einem bestimmten Flug mit der Meldepflicht zu tun hat. Diese Angabe ist irrelevant in Bezug auf die Meldung von Personendaten.

FR: Tout en soulignant l’importance de la protection des données, il pourrait être utile que les services cantonaux de migration puissent exploiter d’une certaine manière les nouvelles informations récoltées par l’ODM, conformément aux articles 104 et suivants du projet proposé (analogue à GE: y compris la création de la base légale nécessaire).

Nessuna osservazione

Partiti: PPD

Organizzazioni interessate: ACS, Aerosuisse, BAR, Economiesuisse, GVA, Privatim, Swiss, USAM, USI

GVA: Constate que certaines compagnies de transport aérien peuvent relever des éventuelles difficultés techniques concernant la transmission des données des passagers.

Art. 104a (nuovo): Sistema d’informazione sui passeggeri

1L’UFM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. L’API contiene i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3.

2Per garantire che le imprese di trasporto aereo non violino l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, l’UFM può consultare nell’API i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.

2bisPer migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata illegale e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità incaricate di effettuare il controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio Schengen possono consultare nell’API i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 3 mediante una procedura di richiamo.

3I dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), del sistema d’informazione Schengen (SIS), del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

4I dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 comprese eventuali comunicazioni di riscontro con le banche dati di cui al capoverso 3 sono cancellati dopo la loro ricezione entro i termini di cui all’articolo 104 capoverso 6, purché non siano indispensabili per una procedura di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

Approvazione

Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: MCG, PEV, PLR, PPD, PS, UDC

Organizzazioni interessate: CDCGP, CLDAM, CP, OSAR, Privatim, SIDU, UCS, UNHCR, USS

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