Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine
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vigente articolo 53c capoversi 1-4 definisce le modalità di ripartizione delle spese per il distacco all’estero dei consulenti svizzeri in materia di documenti (cfr. art. 53b lett. a-b). Mancano invece disposizioni analoghe che disciplinino in dettaglio le modalità d’impiego in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti di cui all'articolo 53b lettera c.
Ad cpv. 1
Come per il distacco all’estero di consulenti svizzeri, la competenza per l’ammissione in Svizzera di consulenti stranieri incombe all’UFM, il quale, d’intesa con il DFAE e con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti.
Gli accordi sulla cooperazione operativa sono finalizzati a un’attuazione più efficace ed effettiva degli impieghi dei consulenti stranieri in materia di documenti distaccati in Svizzera. Analogamente all'articolo 53c capoverso 2, gli accordi devono rivestire un carattere squisitamente amministrativo e stabilire per esempio obiettivi comuni o consentire formazioni reciproche in un dato luogo d’impiego.
Ad cpv. 2
Le autorità di controllo alla frontiera nel luogo d’impiego conoscono la situazione locale meglio di qualsiasi altra autorità e sono pertanto incaricate dell’attuazione operativa in loco inerente all’ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 54 Ad cpv. 1
Il capoverso 1 non rimanda più all’articolo 19 capoverso 2, in quanto le prescrizioni ivi contenute sono state abrogate. Contiene ora un rimando agli articoli 12 capoverso 3, 15 capoverso 3 e 29 capoverso 4.
Ad cpv. 2
Secondo il capoverso 2, d’ora in poi è possibile fare opposizione scritta entro 30 giorni contro la decisione. A sua volta, la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
La decisione emanata entro la competenza del DFAE (art. 30) può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
Ad cpv. 3
Il capoverso 3 è abrogato. La competenza del Cgcf di emanare una decisione è retta dall’articolo 9 capoverso 2 LStr in combinato disposto con l’articolo 23 capoversi 2-4 OEV.
Ad cpv. 4 (nuovo)
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2.
Ad cpv. 5 (nuovo)
Il capoverso 5 è introdotto al fine di indicare la possibilità di fare opposizione o di ricorrere presso le autorità cantonali o i tribunali competenti in caso di rifiuto della proroga del visto.