Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine
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Art. 5 Obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi
L’articolo 5 è stato completamente riveduto (cfr. commento all’art. 4).
Ad cpv. 1-2 (nuovi)
Ad cpv. 1:
La politica in materia di visti per soggiorni superiori a tre mesi rientra nella competenza nazionale.
Il capoverso 1 codifica il principio secondo cui la Svizzera sottopone tutti gli stranieri all’obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi. Si tratta dei visti nazionali di categoria D rilasciati per soggiorni di durata superiore a tre mesi.
Ad cpv. 2
Il capoverso 2 indica le deroghe all’obbligo del visto secondo il capoverso 1. In tale ambito, la Svizzera ha concluso accordi con sei Stati (Brunei, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda e Singapore) e, d’altro canto, ha rinunciato a esigere il visto dai cittadini di Andorra, San Marino e Città del Vaticano.
Art. 6 Disposizioni relative al transito aeroportuale
Ad cpv. 1
Il capoverso 1 non fa più riferimento al traffico di linea concessionario. Infatti l’articolo 3 del codice CE dei visti non esige che la compagnia aerea disponga di una concessione.
La lettera b del capoverso 1 è abrogata in quanto l’esigenza di riprendere il viaggio entro 48 ore non è conforme all’articolo 3 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 2:
In capoverso 2 rimanda ora al codice CE dei visti indicando la fonte. Dal punto di vista materiale, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 2.
Ad cpv. 3
Le lettere a-c del capoverso 3 sono state riformulate. Corrispondono materialmente alle disposizioni di cui all’articolo 3 del codice CE dei visti.
La lettera d del capoverso 3 è parimenti stata riformulata. Concerne esclusivamente i familiari ai sensi dell’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e non ai sensi del codice CE dei visti. La precisazione s’impone in quanto la Svizzera non ha recepito la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 20047 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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RS 0.142.112.681
7 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE , GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77–123.