Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
autorità di controllo alla frontiera dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e dei Cantoni.
Art. 53c Pianificazione e coordinamento degli impieghi dei consulenti svizzeri in materia di documenti
Ad cpv. 1
Come all’articolo 53b, la nozione di «autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti» comprende gli organi di controllo dell’AFD e dei Cantoni.
Ad cpv. 2
Secondo la disciplina vigente, l’attuazione operativa degli impieghi spetta alla sola AFD. D’ora in poi la competenza spetta alle competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.
Ad cpv. 3
Secondo il capoverso 3 vigente, l’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. D’ora in poi anche i Cantoni devono avere la possibilità di distaccare dei consulenti in materia di documenti. Il tenore del capoverso 3 è modificato in funzione dell’articolo 100a capoverso 3 LStr e la competenza di stipulare accordi è ridefinita. Per il resto, al momento della conclusione degli accordi è tenuto conto dei Cantoni.
Gli accordi inerenti alla collaborazione operativa con le autorità di altri Stati che distaccano i consulenti sono finalizzati a un’attuazione più efficente ed efficace degli impieghi dei consulenti svizzeri in materia di documenti. Di natura squisitamente amministrativa, contemplano per esempio obiettivi comuni e mirano a consentire lo scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti e la mutua formazione nel luogo d’impiego.
L’UFM non è il servizio più indicato per concludere tali accordi, in quanto non interviene in ambito operativo e non dispone di nessuna rete sul luogo d’impiego. Pertanto, è giustificato affidare la competenza di stipulare accordi con le autorità straniere alla Direzione consolare del DFAE (DC), che conosce meglio le condizioni prevalenti sul posto.
Ad cpv. 4
Il capoverso 4 è abrogato, in quanto la sua disciplina è già oggetto dell’articolo 53b.
Art. 53d Ammissione in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
Secondo l’articolo 100a capoverso 3 LStr, il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti. Ciò vale per l’impiego di consulenti in materia di documenti sia svizzeri sia stranieri. Il vigente articolo 53a capoverso 1 OEV conferisce tale competenza al DFGP, d’intesa con il DFAE e con il DFF. Il capoverso 2 dell’articolo 53a definisce la soglia di regolamentazione minima dei predetti accordi, i quali devono disciplinare segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto diplomatico/consolare, ovvero la subordinazione alla rappresentanza svizzera del caso.
L’articolo 53b fornisce una panoramica del distacco all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti e dell’ammissione in Svizzera dei consulenti stranieri in materia di documenti. Il