Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine

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Art. 7 Dichiarazione di garanzia

Ad cpv. 1:

Al capoverso 1 è fatta un’aggiunta. La dichiarazione di garanzia è equivalente a una garanzia, per cui alla procedura relativa alla dichiarazione di garanzia si applica per analogia la disciplina dell’articolo 494 capoverso 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 19118. Ne consegue che chiunque sottoscrive a una dichiarazione di garanzia deve farlo con il consenso - ossia la firma - del coniuge o del partner registrato.

Ad cpv. 2

D’ora in poi, le competenti autorità di controllo alla frontiera possono esigere una dichiarazione di garanzia da stranieri che non possono appellarsi all’ALC, ossia da cittadini di Paese terzo che sono soggetti all’obbligo del visto o che sono esentati da tale obbligo. Il rimando all’ALC è modificato in modo da corrispondere all’ALC stesso, in particolare all’articolo 3 paragrafo 2 dell’allegato I ALC.

Art. 8 Portata della garanzia

Ad cpv. 3

Il capoverso 3 è adeguato al nuovo articolo 7 capoverso 2 OEV. Anche la dichiarazione di garanzia produce effetto a partire dall’entrata, infatti può essere richiesta anche per uno straniero esentato dall’obbligo del visto.

Art. 10 Assicurazione sanitaria di viaggio

Ad cpv. 2 lett. c

La lettera c è stata riformulata. La formulazione «i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente un passaporto diplomatico, di servizio o speciale» suggerisce che esistano i tre seguenti tipi di passaporto ufficiale: diplomatico, di servizio e speciale. Ora, ciò è errato, visto che determinati Stati come per esempio la Giamaica rilasciano un documento di viaggio intitolato «Official Passport» (passaporto ufficiale). Pertanto, il passaporto ufficiale è ora menzionato esplicitamente. Dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde all’articolo 15 paragrafo 7 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 3 (nuovo)

Il nuovo capoverso 3 corrisponde materialmente all’articolo 35 paragrafo 2 del codice CE dei visti.

Art. 11a Ricevibilità della domanda di visto

Il titolo del presente articolo corrisponde a quello dell’articolo 19 del codice CE dei visti.

L’articolo 11a rimanda agli articoli 19 e 20 del codice CE dei visti, che disciplinano le condizioni di ricevibilità di una domanda di visto. Se non sono adempiti i criteri di ricevibilità, la domanda è irricevibile e il consolato deve immediatamente restituire al richiedente il modulo di richiesta e i documenti afferenti, distruggere i dati biometrici, rimborsare l’emolumento del visto e astenersi dall’esaminare ulteriormente la richiesta.

8 RS 220