Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine

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Ad cpv. 1

Il capoverso 1 definisce le condizioni alle quali l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può annullare il visto. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafo 1 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 2

Il capoverso 2 definisce le condizioni alle quali l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può revocare il visto. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafo 2 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 3

Il capoverso 3 precisa che la decisione d’annullamento o di revoca del visto debitamente motivata è notificata al richiedente mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Secondo il diritto amministrativo svizzero, l’annullamento o la revoca costituiscono una decisione.

Ad cpv. 4

Secondo il capoverso 4, se il visto annullato o revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l’UFM ne comunica l’annullamento o la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato. La disposizione si fonda sull’articolo 34 paragrafi 1 e 2 del codice CE dei visti.

Art. 16 Scopo vincolato

Il codice CE dei visti non prevede una siffatta disposizione. Il semplice fatto che lo straniero non si attenga allo scopo del soggiorno indicato nel visto non basta a motivare il rifiuto, l’annullamento o la revoca del visto. I motivi del rifiuto, dell’annullamento o della revoca del visto sono previsti in maniera esauriente agli articoli 32 e 34 del codice CE dei visti. Pertanto, l’articolo 16 è abrogato.

Art. 18 Visto di ritorno

L’articolo 18 vigente conferisce soltanto all’UFM la competenza di emanare, in situazioni particolari, istruzioni per il rilascio di visti di ritorno a stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera con procedura di rilascio del permesso pendente e la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio. Per conferire una base giuridica alla prassi vigente, retta sinora a livello di istruzioni (Istruzioni Visti), sono introdotte le nuove lettere a-c. Per il resto, dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde all’articolo 18 vigente.

Art. 19 Revoca del visto

L’articolo è abrogato in quanto la revoca del visto è ormai retta dall’articolo 15, unitamente all’annullamento.

Art. 21 Frontiere esterne Schengen

Ad cpv. 2

Il rimando del capoverso 2 al codice frontiere Schengen è precisato menzionando anche l’articolo 7 (del codice frontiere Schengen).