Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine
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Art. 29 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata
Il capoverso 1 precisa a quali condizioni l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata può rilasciare il visto alla frontiera esterna Schengen.
Sono considerati motivi imprevedibili e imperativi d’entrata in particolare l’improvvisa e grave malattia o il decesso di un parente prossimo, la necessità di beneficiare di cure mediche urgenti o un cambiamento inaspettato della traiettoria di volo.
Questa disposizione concretizza il capoverso 1 vigente e si fonda sull’articolo 35 del codice CE dei visti.
La competenza di rilasciare i visti alle frontiere esterne, che spetta alle autorità incaricate di controllare le condizioni d’entrata, figura nelle istruzioni dell’UFM.
Ad cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina il rilascio di un visto alla frontiera esterna Schengen a marittimi che si trovano in transito. Si fonda sull’articolo 36 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 3 (nuovo)
Il capoverso 3 autorizza l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata a richiedere documenti giustificativi comprovanti l’esistenza degli imprevedibili e imperativi motivi d’entrata invocati. Si fonda sull’articolo 35 paragrafo 1 del codice CE dei visti.
Ad cpv. 4 (nuovo)
Il capoverso 4 precisa che se il visto è rifiutato, la rappresentanza all’estero emana una decisione, che notifica al richiedente tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Il rifiuto del visto costituisce una decisione ai sensi del diritto amministrativo svizzero.
Art. 31 Sorveglianza Ad cpv. 1 (nuovo)
Dal punto di vista materiale, il nuovo capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 31.
Ad cpv. 2 (nuovo)
È aggiunto un secondo capoverso secondo cui il DFGP sorveglia l’esecuzione delle disposizioni in materia d’entrata.
Secondo l’articolo 124 LStr, il Consiglio federale vigila sull’applicazione della LStr. L’articolo 31 capoverso 1 dell’OEV vigente prevede di delegare la funzione di sorveglianza dal Consiglio federale al DFGP e al DFAE nell’esecuzione delle disposizioni in materia di visti, ma non nell’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata conformemente all’articolo 5 LStr in combinato disposto con l’articolo 2 OEV. Il nuovo capoverso 2 colma questa lacuna.
Art. 53b Collaborazione tra l’UFM, l’AFD, la DC e i Cantoni
La presente disposizione concerne la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel contesto del distacco di consulenti svizzeri in materia di documenti. D’ora in poi anche i Cantoni, oltre alla Confederazione, devono avere la possibilità di mettere a disposizione consulenti in materia di documenti in vista del distacco. Pertanto, sono menzionati nel titolo dell’articolo 53b. La nozione di «autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti», utilizzata nell’ordinanza (art. 53b e 53c), comprende le competenti