Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine

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Ad cpv. 3

Il capoverso 3 precisa che le autorizzazioni sono concesse solo in casi eccezionali. Precisa altresì espressamente che anche la partenza attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen necessita di un’autorizzazione. Questo complemento è un’indispensabile base giuridica per la prassi vigente.

Ad cpv. 4 (nuovo):

Il capoverso 4 disciplina la convenzione di diritto amministrativo tra autorità di controllo delle persone e esercenti degli aeroporti, inerente alla concessione dell’autorizzazione di cui al capoverso 3 e agli iter operativi. La convenzione di diritto amministrativo è uno strumento più adeguato rispetto alla disciplina attuale, la quale prevede una decisione unilaterale. Questi i motivi:

la problematica interessa esclusivamente aerodromi di piccole dimensioni, caratterizzati da un numero relativamente esiguo di voli a destinazione di e in provenienza da Stati non Schengen. Di regola questi voli sono organizzati a intervalli irregolari. Le competenti autorità di controllo alla frontiera non sono stazionate in loco. Data la scarsa intensità e l’irregolarità del traffico, sia le competenti autorità di controllo alla frontiera sia gli esercenti degli aerodromi hanno particolare interesse a che i controlli delle persone siano svolti tempestivamente e correttamente. Solo grazie a una stretta collaborazione tra i partner, consona alla situazione locale, è possibile conseguire tale scopo.

Art. 23 Competenza per il controllo delle persone

Ad cpv. 4

Il recepimento della direttiva sul rimpatrio9, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, ha indotto modifiche della LStr e della legge del 26 giugno 199810 sull'asilo (LAsi). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 201111 e concernono in particolare l’allontanamento senza decisione formale, che è stato sostituito da una procedura formale (art. 64 LStr). Queste modifiche richiedono di adeguare il rimando all’articolo 64 capoverso 2 LStr contenuto nell’articolo 23 capoverso 4 OEV, in modo che i Cantoni possano autorizzare il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) a notificare ed eseguire gli allontanamenti previsti all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr. Questo rimando include l’autorizzazione accordata al Cgcf di emanare le decisioni previste agli articoli 64 capoverso 2, 64b e 64c LStr.

Art. 24 Stranieri entrati legalmente

Questa disposizione è abrogata. Non occorre ripetere in sede d’ordinanza quanto già codificato dall’articolo 17 LStr in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 LStr e con l’articolo 2 capoverso 1 OEV.

Art. 28 Rappresentanze all’estero

L’abrogazione dell’articolo 28 va considerata nel contesto dell’articolo 15, che disciplina ormai l’annullamento e la revoca del visto. Come precisato nel commento all’articolo 15, la disciplina materiale dell’articolo 28 figura ora a livello di istruzioni (UFM/DFAE). L’articolo 28 è pertanto abrogato (cfr. commenti all’art. 15).

9

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

10

RS 142.31

11 Decreto federale: RU 2010 5925