Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine

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Art. 12 Rilascio del visto

Ad cpv. 3

Secondo il capoverso 3, il rifiuto del visto è notificato al richiedente tramite il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti. Secondo il diritto amministrativo svizzero, il rifiuto costituisce una decisione.

Ad cpv. 4

Il capoverso 4 è completato con la possibilità di rilasciare un visto di validità territoriale limitata per un soggiorno in Svizzera di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali. La disposizione si fonda sull’articolo 25 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 5 (nuovo)

Il nuovo capoverso 5 elenca le condizioni per il rilascio di un visto di transito aeroportuale (categoria A). Si riferisce in particolare all’articolo 14 del codice CE dei visti. Per tutta la durata di validità, il visto di transito aeroportuale autorizza il titolare a trattenersi nella zona di transito dell’aeroporto durante lo scalo. Può essere rilasciato per uno, due o più transiti. Non autorizza a entrare nel territorio della Svizzera, ovvero di uno Stato Schengen.

Ad cpv. 6 (nuovo)

Il nuovo capoverso 6 disciplina la durata di validità dei visti e la possibilità di rilasciare visti multipli. Si fonda sugli articoli 24 e 26 del codice CE dei visti.

Art. 13a Proroga del visto (nuovo)

In linea di principio, non è possibile prorogare un visto Schengen. Sono possibili deroghe esclusivamente per gravi motivi personali, ovvero in presenza di motivi di forza maggiore o umanitari. Il titolare del visto deve produrre documenti atti a dimostrare che uno dei motivi precitati gli impedisce di lasciare la Svizzera entro la durata di validità del visto Schengen. Questa disposizione si fonda sull’articolo 33 del codice CE dei visti.

Art. 14 Procedura di rilascio del visto Ad lett. e

Siccome è abrogato l’articolo 19, la lettera e dell’articolo 14 rimanda ora agli articoli 12-18 e 27-35.

Art. 15 Annullamento e revoca del visto

La disposizione dell’articolo 15 vigente relativa al rilascio dei visti da parte delle rappresentanze all’estero è superflua. Il Consiglio federale attribuisce all’UFM, al DFAE e ai Cantoni la competenza per rilasciare i visti (art. 27 cpv. 1 OEV). La rappresentanza all’estero non ha nessuna competenza in materia. È abilitata a rilasciare i visti solo previa autorizzazione dell’autorità competente (UFM, DFAE, Cantoni), conformemente alle istruzioni dell’UFM e del DFAE. La disciplina materiale degli articoli 15 e 28 è trasferita a livello di istruzioni (UFM/DFAE; cfr. commenti all’art. 28).

Il nuovo articolo 15 disciplina l’annullamento e la revoca del visto (cfr. commenti ai cpv. 1 e 2 qui sotto).