Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) · 11 pagine

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Ad lett. a:

Dal punto di vista materiale, la lettera a corrisponde all’articolo 5 paragrafo 1 lettera b del Codice delle frontiere Schengen. La disposizione non distingue tra visto Schengen e visto nazionale.

Ad lett. b:

Dal punto di vista materiale, la lettera b corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera b OEV. Nella versione tedesca, il termine «Sonderpass» è sostituito con «Spezialpass».

Ad lett. c:

Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera c OEV.

Ad lett. d:

Dal punto di vista materiale, la lettera d corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera d OEV.

Ad lett. e-g:

Dal punto di vista materiale, le lettere e-g corrispondono all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1932/2006 e alla decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo del 19.3.2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, modificata dalla decisione di esecuzione della commissione C(2011) 5501 definitivo del 4.8.2011, pagina 15.

Ad cpv. 3

Il capoverso 3 codifica il principio secondo cui i cittadini degli Stati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi.

In virtù del principio di non discriminazione, d’ora in poi tutti i cittadini dei Paesi di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 sono esentati dall’obbligo del visto per i soggiorni di massimo tre mesi, che svolgano o meno un’attività lucrativa4. L’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera presuppone tuttavia come sinora l’obbligo di ottenere un permesso e di notificarsi secondo gli articoli 11 segg. della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri. Pertanto i cittadini degli Stati seguenti non sono più soggetti all’obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi con attività lucrativa: Albania, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Macedonia, Maurizio, Messico, Montenegro, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Salvador, Serbia, Seychelles, Stati Uniti d’America, Taiwan, Uruguay, Venezuela.

Sinora i cittadini di Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Taiwan erano soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno dal momento che esercitavano un’attività lucrativa.

I cittadini degli altri Stati erano invece soggetti all’obbligo del visto dal momento che esercitavano un’attività lucrativa di durata superiore a otto giorni e, in determinati settori economici, sin dal primo giorno d’attività.

4

Continuano tuttavia a essere soggetti alla «regola degli otto giorni» per quanto riguarda il permesso e

l’esercizio di un’attività lucrativa.

5

RS 142.20