Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine
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fosse vera la prima ipotesi, chiede d’integrare, per motivi di chiarezza, l’articolo 22 nell’articolo 21 lettera b; in caso contrario invita a precisare tale aspetto nell’articolo 22.
TI suggerisce di sostituire il termine «alloggiamento» con «alloggi» oppure «abitazioni».
Art. 22 Inizio della prestazione di consulenza e di sostegno soggetta a risarci-
mento
ZH censura la mancanza di chiarezza e di trasparenza della presente disposizione e propone una nuova formulazione.
SZ critica il fatto che il Cantone che usufruisce delle prestazioni non sia in grado di stimare agevolmente quali oneri in termini di tempo e di personale comporterà la propria richiesta. Chiede pertanto, per motivi di trasparenza, d’introdurre nell’ordinanza una disposizione che statuisca che il Servizio di protezione dei testimoni informa il Cantone richiedente sulle attività soggette a risarcimento che saranno avviate in relazione alla sua richiesta.
Con riferimento al capoverso 2, BE ritiene inopportuno che, qualora sia vera la prima ipotesi formulata nel commento all’art. 21, l’impiego contemporaneo di due o più collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni sia risarcito già dal primo giorno e che sia dunque sempre qualificabile come prestazione di vasta portata. A suo avviso, occorrerebbe infatti basarsi sulla durata complessiva dell’impiego dei vari collaboratori.
Art. 23 Indennità per le prestazioni di consulenza e di sostegno soggette a ri-
sarcimento
Per TI, la rubrica del presente articolo dovrebbe far riferimento anche agli impieghi di protezione dei testimoni.
GL e GR osservano la notevole differenza tra le indennità definite dalla lettera a e quelle stabilite dalla lettera b, sulla base di un calcolo sia orario sia giornaliero. Secondo i due Cantoni, nel rapporto esplicativo non è riportato alcun elemento che possa giustificare tale discrepanza.
Nel proprio commento al capoverso 1, ZH critica la mancanza di criteri precisi che definiscano le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata soggette a indennità. Per tale ragione, ZH esorta quindi a ridurre in modo considerevole tali indennità. Un parere analogo è espresso da FR, secondo cui le indennità vanno calcolate sulla base dei costi effettivi, e da TG, che si chiede quali prestazioni s’intende coprire con un importo forfettario così elevato, visto che i Cantoni sono già tenuti a partecipare alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni e alle spese di sostentamento delle persone da proteggere. TG chiede inoltre d’introdurre un’ulteriore disposizione che stabilisca quale sia l’istanza decisionale in caso di contrasti tra la Confederazione e i Cantoni in materia di costi.
A giudizio di BE, il capoverso 1 lettera c dovrebbe menzionare anche le prestazioni di terzi di cui all’articolo 21 lettera d, dato che, secondo il rapporto esplicativo, anche quest’ultime vanno fatturate al prezzo di costo. Inoltre, analogamente a VD e ZH, anche BE non condivide la disposizione di cui al capoverso 2. Contesta infatti la scelta di non risarcire un giorno o un’ora iniziati in funzione del tempo effettivo impiegato. Secondo BE, infatti, il tempo risparmiato nella fatturazione grazie all’arrotondamento delle tariffe non giustificherebbe i costi supplementari a carico dei Cantoni. BE chiede infine di riportare anche nel testo dell’ordinanza il principio, già menzionato nel rapporto esplicativo, secondo cui le prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni che i Cantoni sono tenuti a risarcire possano essere dedotte dalle spese di gestione complessive.
Art. 24 Fatturazione
Secondo il parere di GL e GR, il capoverso 3 dovrebbe indicare espressamente che la fatturazione della Confederazione ai Cantoni ha luogo una volta all’anno.