Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine
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Sezione 7: Costi Art. 17 Costi dei singoli casi
Per BE e SZ, il capoverso 1 si limita a ribadire quanto disposto dall’articolo 34 capoverso 1 LPTes e può pertanto essere soppresso.
Con riferimento al capoverso 2, GL e GR giudicano favorevolmente il fatto che i costi dei singoli casi siano prefinanziati dalla Confederazione. BE segnala che a pagina 12 del rapporto esplicativo, nella parte inerente al prefinanziamento dei costi da parte del Servizio di protezione dei testimoni, si rinvia erroneamente al capoverso 3 anziché al capoverso 2.
Riguardo al capoverso 3, BE ritiene opportuno che il Servizio di protezione dei testimoni informi in anticipo l’autorità richiedente in merito ai costi previsti in modo da consentire al Cantone in questione di dotarsi per tempo dei mezzi necessari. Per giunta, tenuto conto che un programma di protezione può protrarsi per diversi anni, BE propone che il Servizio di protezione dei testimoni informi l’autorità richiedente, non soltanto prima della trasmissione della richiesta, bensì, su domanda, anche durante la durata dello stesso programma, in merito ai costi legati al singolo caso già maturati e a quelli previsti. Il Cantone chiede pertanto di adeguare il capoverso 3 e il rapporto esplicativo conformemente alle proprie osservazioni.
ZH auspica che l’autorità richiedente possa essere informata tempestivamente in caso di un aumento considerevole e prevedibile dei costi.
Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni
In merito alla ripartizione equa tra Confederazione e Cantoni, nella misura del 50 per cento per parte, delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni, AG e SO approvano espressamente la scelta di calcolare la parte a carico dei Cantoni in base alla proporzione della popolazione del singolo Cantone e la popolazione complessiva della Svizzera. Per contro, i Cantoni ZH e VD, entrambi densamente popolati, si rammaricano del fatto che la chiave di ripartizione comporti dei costi ingiustificatamente penalizzanti a loro carico. A tale proposito, ZH suggerisce di ripartire il 50 per cento della parte spettante ai Cantoni in parti eque tra tutti i Cantoni, a titolo di contributo di base, e di calcolare la restante metà in base alla proporzione della popolazione residente rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.
Per motivi oggettivi ed economici e in virtù di considerazioni legate alla nuova perequazione finanziaria, OW considera inopportuno l’onere amministrativo scaturito dalla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.
SO esorta, per ragioni di chiarezza, a sostituire nel capoverso 2 l’espressione «dell’ultimo anno di volta in volta disponibile» con «più recenti statistiche».
Art. 19 Spese di gestione
Il FIZ saluta con favore lo stanziamento di risorse sufficienti per la protezione dei testimoni; al contempo, chiede alla Confederazione di allocare parimenti fondi a beneficio della protezione delle vittime.
AG, BL e ZH esprimono una posizione critica rispetto alla proposta di creare dieci posti a tempo pieno per la gestione del Servizio di protezione dei testimoni, vista la probabile esiguità dei casi che saranno trattati. Propongono pertanto una riduzione dei posti di lavoro o una loro limitazione nel tempo e chiedono di sottoporre l’organico a nuova verifica nel medio termine.
ZH chiede inoltre che le modalità d’indennizzo per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione siano introdotte nell’ordinanza conformemente alla lettera di fedpol del 16 febbraio del 2012. Esorta inoltre a chiarire se i 170 000 franchi previsti per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione conformemente alla tabella di ripartizione dei costi di cui alla suddetta lettera vadano effettivamente considerati come spese di gestione oppure se si