Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine
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Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 6)
ZH chiede di ammettere ai corsi di formazione anche i rappresentanti delle polizie cantonali, considerato che i Cantoni devono essere in grado di adottare misure preventive o altre misure a protezione dei testimoni.
Il FIZ e la CSP sono dell’avviso che la cooperazione non vada limitata ai servizi statali, ma debba coinvolgere anche le ONG incaricate di fornire protezione e assistenza alle vittime. In particolare, a loro giudizio, nel quadro dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione destinati ai collaboratori, occorre necessariamente prendere in considerazione e integrare le conoscenze e l’esperienza maturate negli anni dai consultori specializzati e dai servizi di aiuto alle vittime.
Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) Art. 8 Accessi
BL critica la scelta della rubrica della presente disposizione, in quanto, a suo avviso, striderebbe con il contenuto del testo, in cui si parla di trattamento dei dati, e non di accesso a una banca dati come indicato nella rubrica. Pertanto, sottolineando la differenza sostanziale tra i due concetti, chiede che venga uniformata la terminologia.
SO reputa inopportuno concedere a tutti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni parità di accesso ai dati. Auspica quindi che le autorizzazioni di accesso possano essere soggette a più ampie restrizioni in modo da tener conto delle particolari esigenze in materia di riservatezza. Chiede infine che tali restrizioni possano essere introdotte nel quadro del regolamento sul trattamento dei dati.
Art. 9 Catalogo dei dati
SZ giudica troppo ampio il catalogo dei dati e solleva la questione della pertinenza, dell’esattezza, del grado di precisione e della proporzionalità dei tipi di dati trattati. Ritiene, inoltre, che la disposizione non faccia chiarezza sul modo in cui terze persone possano difendere i propri diritti in materia di dati personali, i quali, per giunta, talora risultano degni di particolare protezione.
Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione
BE rileva che nel rapporto esplicativo il commento relativo all’articolo 10 capoverso 2 afferma che l’informazione delle competenti autorità di perseguimento penale ha carattere sussidiario rispetto a una diversa soluzione che permetta invece di evitare che l’identità della persona da proteggere possa essere divulgata. Per ragioni di legalità e di certezza del diritto, il Cantone chiede pertanto di esplicitare tale principio nel testo dell’ordinanza.
Il CP ritiene che l’articolo 10 capoverso 2 debba essere formulato sotto forma di disposizione potestativa, dato che, secondo il rapporto esplicativo, occorre limitare il numero delle terze persone informate della partecipazione di una persona a un programma di protezione dei testimoni.
Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari
Alla luce delle ripercussioni delle misure di protezione dei testimoni sul diritto degli stranieri, ZH reputa necessario che le autorità competenti in materia di stranieri ricevano sistematicamente, qualora ne abbiano fatto richiesta, i dati per esse pertinenti. La trasmissione di tali dati non deve pertanto essere soggetta alla discrezione del Servizio di protezione dei testimoni. L’autorità competente in materia di stranieri dovrebbe essere inoltre informata, anche senza averne fatto richiesta, in merito alla conclusione di un programma di protezione (in relazione all’art. 36a lett. a OASA). Secondo ZH, occorre pertanto adeguare di conseguenza il capoverso 2.