Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
GL e GR ritengono assolutamente necessario includere nell’elenco non esaustivo del capoverso 2 anche le autorità di sorveglianza in materia di stato civile e quelle preposte al cambiamento dei nomi. BE plaude al fatto che nel capoverso 2 le autorità non siano elencate in modo dettagliato. Tuttavia, chiede che venga cancellato dal rapporto esplicativo l’esempio riportato a pagina 9 relativo all’evacuazione in caso di incendio. A suo giudizio, infatti, l’unico modo per informare tempestivamente i servizi di soccorso è fornire loro le informazioni a titolo preventivo, in contrasto quindi con lo spirito della legislazione in materia di protezione dei testimoni.
Secondo BL, il capoverso 2 dovrebbe menzionare, oltre agli organi nazionali di polizia, anche le autorità penali svizzere.
SO ritiene indispensabile trasmettere i dati registrati in ZEUSS anche all’autorità di aiuto alle vittime che fornisce la garanzia di assunzione dei costi. Infatti, le persone indicate al capoverso 3 svolgono regolarmente compiti di assistenza soltanto dopo aver ricevuto da parte della suddetta autorità la garanzia di assunzione dei costi relativi alla persona da proteggere in questione.
Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità
Nel commento al capoverso 1, TI suggerisce di esplicitare nel testo dell’ordinanza cosa s’intende per «altro grave pregiudizio».
Art. 13 Verbalizzazione delle consultazioni
BL rileva la discordanza fra la rubrica «verbalizzazione delle consultazioni» e l’espressione «trattamento di dati in ZEUSS» utilizzata nel testo dell’articolo. Occorre pertanto operare una distinzione tra la semplice consultazione dei dati e l’operazione più incisiva riguardante un loro trattamento. Ritiene tuttavia che sia di massima importanza verbalizzare entrambe le attività. ZH parte invece dal principio che la verbalizzazione abbia luogo anche qualora a seguito di una consultazione non si proceda al trattamento dei dati.
Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati
Secondo il parere di BE, il capoverso 1 dovrebbe riferirsi a tutti i dati raccolti nel quadro dell’esame e dell’avvio di un programma di protezione dei testimoni. Chiede pertanto di adeguare il suddetto capoverso in tal senso. Riguardo al capoverso 2, ritiene invece che la raccolta e il trattamento di dati sulle prestazioni di consulenza e di sostegno non siano espressamente disciplinati né dalla LPTes né dall’OPTes. Esorta pertanto ad approfondire la questione della creazione di una base giuridica sufficiente ai fini della raccolta e del trattamento di tali dati.
Sezione 6: Cooperazione con l’estero (art. 16)
In merito al capoverso 1, SZ suggerisce di sostituire il termine «testimone» con l’espressione «persona da proteggere».
Secondo ZH, il trasferimento di un testimone verso strutture estere può generare costi nettamente superiori rispetto a quelli originariamente preventivati. Ritiene pertanto che l’autorità richiedente debba essere interpellata prima del trasferimento a lungo termine di una persona all’estero.
BE sostiene che l’articolo 16 sia l’unica disposizione dell’ordinanza a non fondarsi su un’attribuzione esplicita di competenze da parte della LPTes. Il Cantone parte dal principio che, trattandosi di una mera disposizione d’esecuzione, non sussista alcun problema legato alla competenza normativa del Consiglio federale; ciononostante, auspica che tale questione possa essere trattata all’interno del rapporto esplicativo.