Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine

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specifichi con chiarezza se le disposizioni concernenti la procedura di notificazione e di permesso trovino o meno applicazione. Richiamano inoltre l’attenzione sul fatto che la legge prevede per i cittadini di Stati terzi l’allestimento di un documento d’identità contenente dati biometrici. Auspicano pertanto che tali aspetti vengano trattati in modo circostanziato nella presente norma.

Con riferimento al capoverso 1, AG rileva che la base giuridica formale della presente disposizione dell’ordinanza (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) è interpretata come una disposizione potestativa e chiede quindi di eliminare tale divergenza rispetto al diritto superiore. Inoltre, riguardo al capoverso 2, suggerisce di definire dettagliatamente la collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione.

Secondo il FIZ occorre, per motivi legati alla protezione delle vittime, attribuire anche a un Cantone che non sia quello di domicilio la competenza di rilasciare un permesso di dimora. Il FIZ illustra inoltre le problematiche legate al fatto che il Cantone di domicilio non sia competente in materia di sostegno finanziario delle vittime e che tale competenza sia, invece, attribuita al Cantone in cui è stato commesso il reato.

Per ZH, il soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni dev’essere soggetto alle stesse norme applicabili al soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani di cui all’articolo 36 OASA. ZH propone pertanto di modificare l’articolo 36a in analogia ai capoversi 3, 5 e 6 dell’articolo 36 OASA. Chiede infine che le attività lucrative indipendenti siano escluse dal campo di applicazione dell’articolo 36 capoverso 4 OASA concernente l’esercizio di un’attività lucrativa.

Art. 68 rubrica, nonché cpv. 2 (nuovo)

Riguardo al presente articolo, AG rinvia alle osservazioni fatte in merito all’articolo 36 capoverso 2, secondo cui il rilascio di un’autorizzazione extracantonale potrebbe attirare l’attenzione da parte delle autorità comunali o dei privati cittadini non direttamente interessati.

3. Ordinanza del 1° dicembre 1986 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol)

Il CP propone di sostituire la disposizione potestativa dell’articolo 2a capoverso 4 con una formulazione più vincolante.

5. Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Con riguardo agli articoli 9 lettera b e 10 lettera b, il CP chiede che l’accesso alle banche dati sia disciplinato in forma vincolante, anziché potestativa.

Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Considerando che la creazione di una nuova identità richiede il rilascio di nuovi documenti di stato civile e che la legislazione sulla protezione dei testimoni prevede il blocco della comunicazione di dati personali, GL e GR chiedono di esaminare la possibilità di adeguare in tal senso le disposizioni pertinenti dell’OSC.