Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine
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4. Modifiche del diritto vigente
1. Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) Art. 35 rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva
La CSP saluta con favore il fatto che l’espressione «tempo di riflessione» sia stata sostituita nel testo e nella rubrica dall’espressione «periodo di recupero e di riflessione». Anche SO dichiara di condividere tale sostituzione; auspica inoltre che tale disposizione possa essere attuata in modo rigoroso dalle competenti autorità degli stranieri in sintonia con i principi fondanti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. TG ritiene superfluo menzionare il termine «recupero» nella rubrica, considerato che tale aspetto è già trattato nel testo del capoverso 1 vigente. Inoltre, raccomanda di sostituire, rispettivamente nella rubrica e nel testo dell’ordinanza, l’espressione «periodo di recupero e di riflessione» con i termini più neutri «regolamentazione del soggiorno» e «periodo di soggiorno».
Art. 36 cpv. 2
Secondo BL occorre approfondire la questione delle competenze stabilite dagli articoli 35 e 36 capoverso 2. L’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato non coincide infatti necessariamente con la competente autorità degli stranieri che concede un periodo di riflessione. Per BL va esaminata quindi la possibilità di affidare dette competenze a un’unica autorità. In particolare, auspica che si opti per l’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato. Anche FR condivide il timore che possano sorgere conflitti di competenza tra le autorità cantonali.
AG ricorda che spesso le persone interessate non sono ospitate nel Cantone in cui è stato commesso il reato, bensì alloggiano in un altro Cantone in virtù di un’autorizzazione extracantonale. A tale proposito, sorge quindi la questione se il rilascio di questo tipo di autorizzazioni non possa attirare l’attenzione da parte delle autorità comunali o dei privati cittadini che non sono direttamente coinvolti.
SO giudica positivamente la scelta di affidare al Cantone in cui è stato commesso il reato la competenza per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata. A suo avviso, infatti, ciò permette di facilitare il coordinamento necessario tra le autorità nei casi di tratta di essere umani.
Il FIZ e la CSP affermano che lo sfruttamento di una stessa vittima della tratta di esseri umani può aver luogo in più Cantoni. Risulta pertanto problematico stabilire a quale Cantone spetti rilasciare il permesso in questione. La CSP propone pertanto di modificare il capoverso 2, precisando che la competenza per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata debba essere assegnata alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione sul cui territorio è stato commesso il primo reato.
Il FIZ chiede inoltre che i costi per il sostentamento delle vittime siano sostenuti da un servizio cantonale, anziché dal Comune di domicilio, e che le vittime siano esonerate dalla procedura di notificazione presso il Comune di domicilio.
Art. 36a Soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni
SO giudica appropriata la scelta di subordinare il rilascio di un permesso di dimora all’esistenza di una decisione passata in giudicato sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.
Secondo GL e GR, la formulazione del capoverso 1 nella sua forma attuale può essere mantenuta soltanto nella misura in cui il termine «permesso di dimora» comprenda anche i permessi di soggiorno di breve durata. I due Cantoni criticano tuttavia il fatto che tale norma non