Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 14 pagine

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1. Situazione iniziale

L’Ufficio federale di polizia ha condotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2012 una consultazione presso i Cantoni concernente l’avamprogetto di ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes).

Complessivamente sono pervenuti i pareri di tutti i Cantoni nonché di 11 organizzazioni e associazioni interessate. La lista dei partecipanti alla consultazione è riportata al numero 4 del presente rapporto.

2. Osservazioni generali

I Cantoni e le organizzazioni giudicano favorevolmente l’avamprogetto concernente l’OPTes posto in consultazione e ne approvano in linea di principio l’orientamento complessivo. NW approva l’avamprogetto senza riserve. AR, SH e UR, dal canto loro, rinunciano a esprimere un parere dettagliato. ZG condivide in linea di massima, insieme a AI, BS, JU, LU, NE e VS, il contenuto dell’avamprogetto. Da alcuni partecipanti alla consultazione viene invece sollevata la questione delle ripercussioni sui costi, alla luce della delicata situazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni. Secondo il giudizio di altri Cantoni, occorre prevenire un ulteriore aumento dei costi nonché la creazione, in seno al Servizio di protezione dei testimoni previsto, di un numero eccessivo di nuovi posti. Alcuni interpellati criticano inoltre la scelta di ripartire tra i Cantoni le spese di gestione del suddetto Servizio in proporzione alla percentuale della popolazione ivi residente rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. Ad eccezione di un’organizzazione che ha espresso un giudizio autonomo nel merito, le restanti organizzazioni e associazioni interpellate rinviano alle considerazioni fatte dal Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ), secondo cui l’avamprogetto non prenderebbe debitamente in considerazione la collaborazione interdisciplinare tra servizi statali e non.

SG deplora, infine, l’assenza di una disposizione che permetta di sottoporre a controllo di polizia i collaboratori e gli immobili. Tale disposizione risulterebbe indispensabile ai fini dell’individuazione di eventuali rischi all’interno del Servizio di protezione dei testimoni e dell’adozione, laddove necessario, di misure di protezione appropriate per i collaboratori.

3. Pareri relativi alle singole disposizioni dell’avamprogetto

Qui di seguito sono riportati esclusivamente le sezioni e gli articoli dell’ordinanza che sono stati oggetto dei pareri trasmessi dai partecipanti alla consultazione.

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

Con riferimento all’articolo 2 capoverso 2 lettera a, BL e TG criticano il fatto che nel presente avamprogetto il concetto d’idoneità delle persone da proteggere per un programma di protezione dei testimoni sia riportato soltanto in maniera generica e chiedono pertanto che i rispettivi criteri vengano descritti e definiti in modo più dettagliato all’interno della stessa ordinanza o, perlomeno, del rapporto esplicativo.

Per quanto concerne la motivazione in merito all’idoneità e alla disponibilità di una persona a essere sottoposta a un programma di protezione dei testimoni, SZ giudica opportuno allegare alla richiesta una dichiarazione di consenso firmata dalla persona da proteggere, visto soprattutto che quest’ultima è legittimata peraltro a ricorrere, in quanto destinataria, contro la decisione, conformemente all’articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; FF 2012 127 e segg.). Secondo SZ, sottoscrivendo il suddetto documento la persona da proteggere dichiarerebbe, da un lato, la propria disponibi-