Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Se l’importatore dimostra che in occasione della prima immatricolazione all’estero è già stata pagata una tassa sulle emissioni di CO2, quest’ultima dovrà essere dedotta dall’importo della sanzione svizzera. Non deve essere possibile una tassazione cumulativa.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: TCS

In totale 1 parere

2.3.9 Computo per i grandi importatori, art. 17

L’UFE procede soltanto a un computo provvisorio. Quest’ultimo contempla una lista nella quale figurano almeno le seguenti informazioni per ogni automobile: numero VIN, peso a vuoto ed emissioni di CO2. I grandi importatori possono controllare la lista e opporsi entro un termine di 3 mesi. Al decorrere di tale termine, l’UFE emette la fattura finale.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, taxisuisse

In totale 8 pareri

2.3.10 Acconti, art. 23

Si dovrebbe rinunciare alla riscossione degli acconti.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: handelskammer beider basel, USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 12 pareri

Se non è possibile rinunciare alla riscossione degli acconti, quest’ultima deve avvenire sulla base di un computo trimestrale provvisorio nell’anno di riferimento.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 9 pareri

2.3.11 Garanzia, art. 24

Le sanzioni per eventuali ritardi nel pagamento della fattura finale dovranno scattare soltanto allo scadere del termine supplementare impartito secondo l’art. 20 cpv. 1.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 9 pareri

2.3.12 Indennità d’esecuzione, art. 25

L’indennità d’esecuzione pari a 1,5 milioni di franchi deve essere fissata come limite massimo. Le autorità d’esecuzione devono giustificare le proprie spese.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 10 pareri