Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
2.4.2 Autofurgoni
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 devono essere applicati a tutti i veicoli immatricolati non soggetti alla TTPCP. L’ordinanza non deve perciò essere limitata alle automobili, ma prendere in considerazione anche gli autofurgoni e le motociclette.
Cantoni: GL, NE, UR, GR
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2.4.3 Distorsioni della concorrenza e protezione dei consumatori
Tutti gli importatori, indipendentemente dal numero di veicoli importati, devono pagare singolarmente una sanzione se è superato il valore obiettivo. Non deve essere possibile effettuare compensazioni, visto che in questo modo gli acquirenti di veicoli meno inquinanti sovvenzionerebbero anche le automobili con maggiori emissioni e si violerebbe il principio di causalità.
Organizzazioni dei consumatori: FPC
In totale 1 parere
Anche i piccoli importatori dovranno avere la possibilità di procedere a compensazioni. Il pagamento della sanzione per veicolo continuerà ad avvenire prima dell’immatricolazione. Alla fine dell’anno, i piccoli importatori potranno effettuare il computo di tutti i veicoli importati e presentare una domanda di restituzione.
Altri: EC Car
In totale 1 parere
Ai piccoli importatori dovrà essere rilasciato un certificato per i veicoli con emissioni di CO2 inferiori al valore obiettivo per attestare la differenza tra le emissioni di CO2 effettive e il valore obiettivo. In questo contesto, vanno rilevate anche le emissioni di CO2 particolarmente basse, secondo l’art. 28. Nel caso di immatricolazione di veicoli con emissioni di CO2 superiori al valore obiettivo, devono poter essere conteggiati i certificati CO2.
Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA
Associazioni economiche: USAM
Altri: FER
In totale 3 pareri
Per i piccoli importatori dovrà essere stabilito un importo massimo, secondo cui le sanzioni per ogni singolo veicolo non devono superare il triplo dell’ammontare pagato dai grandi importatori della stessa marca per un singolo veicolo importato durante l’anno precedente – maggiorato di un importo forfettario pari a 2 000 franchi.
Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, strasseschweiz, TCS