Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

2.4.2 Autofurgoni

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 devono essere applicati a tutti i veicoli immatricolati non soggetti alla TTPCP. L’ordinanza non deve perciò essere limitata alle automobili, ma prendere in considerazione anche gli autofurgoni e le motociclette.

Cantoni: GL, NE, UR, GR

In totale 4 pareri

2.4.3 Distorsioni della concorrenza e protezione dei consumatori

Tutti gli importatori, indipendentemente dal numero di veicoli importati, devono pagare singolarmente una sanzione se è superato il valore obiettivo. Non deve essere possibile effettuare compensazioni, visto che in questo modo gli acquirenti di veicoli meno inquinanti sovvenzionerebbero anche le automobili con maggiori emissioni e si violerebbe il principio di causalità.

Organizzazioni dei consumatori: FPC

In totale 1 parere

Anche i piccoli importatori dovranno avere la possibilità di procedere a compensazioni. Il pagamento della sanzione per veicolo continuerà ad avvenire prima dell’immatricolazione. Alla fine dell’anno, i piccoli importatori potranno effettuare il computo di tutti i veicoli importati e presentare una domanda di restituzione.

Altri: EC Car

In totale 1 parere

Ai piccoli importatori dovrà essere rilasciato un certificato per i veicoli con emissioni di CO2 inferiori al valore obiettivo per attestare la differenza tra le emissioni di CO2 effettive e il valore obiettivo. In questo contesto, vanno rilevate anche le emissioni di CO2 particolarmente basse, secondo l’art. 28. Nel caso di immatricolazione di veicoli con emissioni di CO2 superiori al valore obiettivo, devono poter essere conteggiati i certificati CO2.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA

Associazioni economiche: USAM

Altri: FER

In totale 3 pareri

Per i piccoli importatori dovrà essere stabilito un importo massimo, secondo cui le sanzioni per ogni singolo veicolo non devono superare il triplo dell’ammontare pagato dai grandi importatori della stessa marca per un singolo veicolo importato durante l’anno precedente – maggiorato di un importo forfettario pari a 2 000 franchi.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, strasseschweiz, TCS

In totale 3 pareri