OPCi Rapporto
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Cantoni LU/ZG
L’obbligo di depositare il materiale necessario dovrebbe essere disciplinato nell'ordinanza. Aggiungere quindi un nuovo capoverso 4:
Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell’edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.
Articolo 29 Soppressione
Cantoni GL/NW
Modificare il capoverso 2 lettera c («oppure» al posto di «e»):
[…] vi è un esubero di posti protetti oppure il rinnovamento […]
Cantoni LU/ZG
I criteri «vi è un esubero di posti protetti» e «il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi» dovrebbero essere condizioni alternative e non cumulative. Bisognerebbe pertanto modificare e completare il capoverso 2 come segue:
c. vi è un esubero di posti protetti;
d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.
Articolo 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di protezione
Canton AR
Il rimando tra parentesi dovrebbe riferirsi all’articolo 52 e non all’articolo 50 LPPC. L’articolo 30 OPCi è inoltre in contraddizione con l’52 LPPC, secondo cui spetta ai Cantoni
determinare il fabbisogno di impianti di protezione.
Canton GE
La nuova formulazione non tiene sufficientemente conto delle esigenze dei Cantoni, benché questi siano i responsabili dell’organizzazione della protezione civile.
Cantoni GL/NW
L’articolo è in contraddizione con l’52 LPPC, secondo cui spetta ai Cantoni determinare il fabbisogno di impianti di protezione. Si dovrebbe quindi riformulare l’articolo.
Canton GR
Il rimando tra parentesi dovrebbe riferirsi all’articolo 52 e non all’articolo 50 LPPC.
La disposizione dovrebbe essere stralciata poiché è in contraddizione con l’articolo 52 LPPC. Al massimo si potrebbero definire le condizioni quadro.
Canton LU
Per riallacciarsi alla terminologia dell’articolo 52 capoverso 3 LPPC si dovrebbe parlare di «condizioni quadro per gli impianti di protezione».
Canton SZ
L’articolo è in contraddizione con l’articolo 52 LPPC. Possibile riformulazione:
L’Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per la pianificazione del fabbisogno, la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti di protezione. 10/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11