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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Canton VS
Capoverso 1: definire chiaramente il momento dell’esigibilità dei contributi sostitutivi e semplificare il processo di riscossione:
1
I contributi sostitutivi vanno versati al più tardi al momento dell’entrata in giudicato della licenza edilizia.
2
Se la costruzione non viene realizzata, il richiedente ha diritto al rimborso del contributo sostitutivo. Gli importi rimborsati non fruttano interessi.
Canton ZG
Capoverso 2: si dovrebbe definire una fascia compresa tra 300 e 800 franchi. Il minimo di 400 franchi è arbitrario e non si basa su alcun criterio oggettivo. Il Canton Zugo applica già oggi una fascia da 350 a 910 franchi e sarebbe quindi obbligato ad aumentare l’importo minimo.
Articolo 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi
Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF)
Capoverso 1: definire esplicitamente che i contributi sostitutivi vengono utilizzati non solo per il rinnovamento, ma anche per la manutenzione dei rifugi privati. Completare la lettera b come segue:
b. alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi privati;
Definire chiaramente, con l’ausilio di un catalogo, che cosa s’intende per «rinnovamento dei rifugi privati» e quali prestazioni sono finanziate con i contributi sostitutivi.
Canton AR
Completare il capoverso 1 lettera c come segue:
[…] in particolare per il controllo periodico dei rifugi, per l’acquisizione di basi di pianificazione e di strumenti informatici per gestire la costruzione dei rifugi e pianificare l’attribuzione dei posti protetti nonché per l’acquisizione di materiale di protezione civile.
Se non vengono integrati nell’ordinanza, questi punti dovrebbero almeno essere menzionati nei commenti.
Canton BL
Elencare in un capoverso i criteri per poter utilizzare i contributi sostitutivi per il rinnovamento dei rifugi privati, in modo che l’esame delle domande possa basarsi su una base giuridica vincolante.
Canton FR
Capoverso 1: cambiare l’ordine di priorità per la destinazione dei contributi sostitutivi. Il finanziamento del materiale di protezione civile dovrebbe essere menzionato prima del rinnovamento dei rifugi privati.
Canton GE
Capoverso 1: non è opportuno fissare un ordine di priorità poiché si limita il margine di manovra dei Cantoni.
Riguardo alla lettera b nei commenti si precisa che il rinnovamento dei rifugi pubblici è finanziato con i contributi sostitutivi soltanto se il proprietario del rifugio ha rispettato l’obbligo di diligenza. Questa disposizione dovrebbe figurare anche nell’ordinanza.
8/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11