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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine

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1 Contesto

Il 17 giugno 2011 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Le modifiche della LPPC richiedono anche un adeguamento dell’ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11). Come per la revisione della LPPC, le modifiche dell’OPCi concernono soprattutto l’istruzione, il materiale e le costruzioni di protezione. Sono state però apportate modifiche anche in altri settori, come la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l’Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01). L’indagine conoscitiva condotta presso i Cantoni e le altre cerchie interessate è durata dal 30 agosto al 16 settembre 2011.

2 Partecipanti all’indagine conoscitiva e prese di posizione pervenute

Sono stati invitati a prendere posizione gli uffici cantonali responsabili della protezione civile, la Federazione svizzera della protezione civile (FSPC), l’Associazione svizzera dei

proprietari fondiari (APF) e la suva. Sono quindi pervenute le prese di posizione di ventidue Cantoni, della FSPC, dell’APF e della suva. Quattro Cantoni e la FSPC approvano la

revisione dell’OPCi senza proporre alcuna modifica. È pervenuta una presa di posizione supplementare da parte del gruppo di lavoro dei capiufficio della protezione civile dei Cantoni della Svizzera orientale (Arbeitsgemeinschaft Ostschweiz AGO).

3 Risultati generali

La maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva approva le modifiche dell’OPCi senza contestarle. Nessuna modifica viene respinta dalla maggioranza. Per alcune

disposizioni sono state proposte alcune, perlopiù isolate, modifiche o aggiunte. La maggior parte delle osservazioni concerne gli articoli 13a (Istruzione di base per le persone

naturalizzate), 14 (Materiale di competenza della Confederazione), 20 (Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi), 22 (Utilizzazione dei contributi sostitutivi), l’articolo 26 (Equipaggiamento dei rifugi) e 30 (Tipo, dimensioni, numero e utilizzazione degli impianti di protezione).

Le osservazioni pervenute mettono in discussione soprattutto i punti seguenti:

 Articolo 13a: questa disposizione creerebbe una disparità di trattamento tra i militi della

protezione civile con cittadinanza svizzera e le persone naturalizzate ed è in

contraddizione con l’articolo 9 capoverso 3 della legge militare (LM, RS 510.10).

 Articolo 14: per evitare equivoci, le espressioni «destinatario» nel capoverso 3 e

«protezione civile» nel capoverso 2 dovrebbero essere sostituite con «organizzazione di protezione civile».

 Articolo 20: i Cantoni dovrebbero avere la facoltà di includere i rifugi delle case di

vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti. Si chiede inoltre di adeguare il concetto «vicinanze» alle condizioni attuali e di prolungare la distanza da percorrere a piedi.

 Articolo 22: la definizione «altre misure di protezione civile» è considerata troppo

restrittiva. Dovrebbe essere possibile finanziare con i contributi sostitutivi anche i costi per il personale di protezione civile e l’istruzione di base o per la gestione della

costruzione di rifugi e la pianificazione dell’attribuzione dei posti protetti. Alcuni Cantoni chiedono inoltre di cambiare l’ordine di priorità per l’utilizzazione dei contributi sostitutivi.

2/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11