OPCi Rapporto
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Canton GR
Capoverso 1: far rientrare anche i costi dell’istruzione di base tra le «altre misure di
protezione civile». Completare la lettera c come segue:
[…] in particolare per il controllo periodico dei rifugi, l’acquisizione di materiale di protezione civile e l’istruzione di base dei militi della protezione civile.
Canton SG
Capoverso 1: dovrebbe essere possibile finanziare con i contributi sostitutivi anche la gestione della costruzione di rifugi e l'attribuzione dei posti protetti. Completare l’elenco di conseguenza.
Canton TG
Capoverso 1: menzionare il controllo periodico dei rifugi sotto una lettera separata (c).
Riguardo le altre misure precisare solo un quadro generale:
d. ad altre misure di protezione civile per la sua prontezza operativa.
Canton TI
Capoverso 1: per evitare equivoci, definire con maggiore precisione le espressioni «altre misure di protezione civile» e «materiale di protezione civile». Nei commenti si dovrebbe aggiungere anche il termine «regionale» poiché molti Cantoni dispongono di organizzazioni regionali di protezione civile.
Canton VD
Capoverso 1: la copertura dei deficit di posti protetti e la definizione delle regioni di
valutazione comportano nuovi obblighi per i Cantoni. Se a ciò si aggiungono i tagli alle spese e il freno all’indebitamento, diventa indispensabile utilizzare i contributi sostitutivi anche per il personale attivo nel settore delle costruzioni di protezione. Si chiede di adeguare i commenti di conseguenza.
Canton VS
Capoverso 1: l’unica fonte d’entrata della protezione civile sono i contributi sostitutivi, mentre i corpi pompieri e la sanità pubblica beneficiano di entrate assicurative. Nell’ambito delle «altre misure di protezione civile» i Cantoni dovrebbero quindi essere autorizzati a utilizzare una parte dei contributi sostitutivi anche per rimunerare il personale professionista della protezione civile e finanziare il soldo dei militi della protezione civile.
Canton ZH
Completare il capoverso 1 lettera a come segue:
[…] e il rinnovamento dei rifugi pubblici e la pianificazione della gestione della costruzione di
rifugi.
Articolo 26 Equipaggiamento dei rifugi
Cantoni GL/NW/SZ
Aggiungere un nuovo capoverso 4:
Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell’edificio dove si trova il rifugio. Per i rifugi di un complesso edilizio il materiale deve essere depositato sul terreno interessato. 9/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11