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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine

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Canton VD

Affidare ai Cantoni una competenza per il controllo della manutenzione del materiale.

Completare il capoverso 2 come segue:

I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile e controllano la sua

manutenzione.

Adeguare la terminologia nel capoverso 3:

[…] Questo vigila affinché le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.

Articolo 14a Materiale di competenza dei Cantoni

Canton TG

Il termine «materiale» è troppo vago. L’articolo dovrebbe essere precisato come segue:

L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d’intervento e all’equipaggiamento personale che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.

Art. 16 Manutenzione e controllo periodico (abrogato)

Canton GE

Definire chiaramente l’organo responsabile della manutenzione per evitare una diluizione delle responsabilità. Non si dovrebbe quindi abrogare l’articolo.

Canton TG

Per garantire il livello di qualità e completare l’articolo 14 capoverso 3 OPCi, invece

dell’abrogazione dell’articolo si propone la seguente riformulazione:

I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale mediante controlli periodici.

Canton VS

I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di controllare la manutenzione corretta del

materiale. Invece di abrogare l’articolo, si propone la seguente riformulazione:

1

I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio.

2

Essi controllano periodicamente la prontezza operativa del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio.

Capitolo 4: Costruzioni di protezione

Articolo 17 Numero di posti protetti

Canton BL

Capoverso 6: i Cantoni dovrebbero disporre di un margine di manovra più ampio per colmare più in fretta gli eventuali deficit di posti protetti. Il limite di «meno di mille abitanti» dovrebbe essere portato a «meno di cinquemila abitanti».

6/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11