OPCi Rapporto
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
Canton VD
Affidare ai Cantoni una competenza per il controllo della manutenzione del materiale.
Completare il capoverso 2 come segue:
I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile e controllano la sua
manutenzione.
Adeguare la terminologia nel capoverso 3:
[…] Questo vigila affinché le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.
Articolo 14a Materiale di competenza dei Cantoni
Canton TG
Il termine «materiale» è troppo vago. L’articolo dovrebbe essere precisato come segue:
L'Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d’intervento e all’equipaggiamento personale che rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.
Art. 16 Manutenzione e controllo periodico (abrogato)
Canton GE
Definire chiaramente l’organo responsabile della manutenzione per evitare una diluizione delle responsabilità. Non si dovrebbe quindi abrogare l’articolo.
Canton TG
Per garantire il livello di qualità e completare l’articolo 14 capoverso 3 OPCi, invece
dell’abrogazione dell’articolo si propone la seguente riformulazione:
I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale mediante controlli periodici.
Canton VS
I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di controllare la manutenzione corretta del
materiale. Invece di abrogare l’articolo, si propone la seguente riformulazione:
1
I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio.
2
Essi controllano periodicamente la prontezza operativa del materiale fornito dalla Confederazione conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio.
Capitolo 4: Costruzioni di protezione
Articolo 17 Numero di posti protetti
Canton BL
Capoverso 6: i Cantoni dovrebbero disporre di un margine di manovra più ampio per colmare più in fretta gli eventuali deficit di posti protetti. Il limite di «meno di mille abitanti» dovrebbe essere portato a «meno di cinquemila abitanti».
6/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11