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Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi
Canton AR
Capoverso 3: i Cantoni dovrebbero mantenere la facoltà di determinare in modo flessibile il numero di rifugi nelle case di vacanza. Modificare il capoverso come segue:
I Cantoni determinano il numero di rifugi nelle case di vacanze per calcolare il fabbisogno di posti protetti.
Canton GR
Capoversi 2 e 3: il concetto di «popolazione con dimora fissa» è poco chiaro dal punto di vista giuridico e dovrebbe essere sostituito con «persone con domicilio di diritto civile».
Dal capoverso 3 non risulta in che misura sia possibile includere i rifugi delle case di vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti. Completare il capoverso come segue:
I Cantoni possono includere fino al 50 per cento dei locali delle case di vacanza nel calcolo del fabbisogno di posti protetti.
Canton SG
Menzionare i due concetti nello stesso ordine delle istruzioni dell’UFPP concernenti la gestione della costruzione dei rifugi e l’attribuzione della popolazione:
Titolo:
Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione
Capoverso 2:
[…] per la gestione della costruzione di rifugi e l’attribuzione della popolazione con dimora fissa.
Canton VD
Capoverso 1: il concetto di «immediate vicinanze» illustrato nei commenti è troppo restrittivo e non corrisponde più alle condizioni attuali. Nell’ordinanza si dovrebbe fissare un raggio di dieci chilometri:
I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle immediate vicinanze
del suo domicilio, ossia nel raggio di dieci chilometri.
Canton VS
Capoverso 1: non è chiaro che cosa s’intende per «immediate vicinanze». Considerate le attuali possibilità d’allarme e di trasporto è possibile prolungare a sessanta minuti il tragitto da percorrere a piedi. Aggiungere un nuovo capoverso:
2
Per immediate vicinanze del domicilio s’intende di regola un raggio di cinque chilometri.
Articolo 21 Contributi sostitutivi
Canton GE
Capoverso 2: è inaccettabile che questa disposizione non contenga criteri per calcolare l’importo dei contributi sostitutivi.
Canton TI
Capoverso 3: il termine «pensionato» deve essere sostituito con «istituti di cura».
7/13 Ident-Nr./Vers. 10012344050/01 Aktenzeichen: 241.2-11