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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1° ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione (LImA),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
(art. 3 LImA)
1 Un impianto di accumulazione è composto da:
a. l’opera di sbarramento;
b. la relativa ritenuta;
c. le opere ausiliarie.
2 Le opere di sbarramento sono:
a. dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;
b. dighe in materiale sciolto;
c. traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con relativi argini laterali.
3 Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.
4 Le opere ausiliarie sono costruzioni e impianti, presso la ritenuta e l’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.
5 Il gestore è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.
Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo
particolare
(art. 2 cpv. 2 lett. a LImA)
1 Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori.
1 RS … 2005–......