Progetto

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1° ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione (LImA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

(art. 3 LImA)

1 Un impianto di accumulazione è composto da:

a. l’opera di sbarramento;

b. la relativa ritenuta;

c. le opere ausiliarie.

2 Le opere di sbarramento sono:

a. dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;

b. dighe in materiale sciolto;

c. traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con relativi argini laterali.

3 Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.

4 Le opere ausiliarie sono costruzioni e impianti, presso la ritenuta e l’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.

5 Il gestore è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.

Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo

particolare

(art. 2 cpv. 2 lett. a LImA)

1 Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori.

1 RS … 2005–......