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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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Art. 33 Disposizioni transitorie

1 Le approvazioni e le autorizzazioni valide al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano tali anche in seguito.

2 I gestori di impianti esistenti sottopongono per approvazione alle autorità di vigilanza il regolamento per i casi d’emergenza entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 11 cpv. 1 lett. b).

3 L’autorità di vigilanza esamina entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza se i periti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20 capoverso 2.

4 L’UFE trasmette alle autorità di vigilanza dei Cantoni entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza i documenti concernenti gli impianti di accumulazione sui quali ha esercitato una vigilanza diretta in base al diritto previgente e che, in base alla nuova legislazione, sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. I Cantoni sono responsabili della vigilanza dal momento in cui questi documenti sono trasmessi.

5 I Cantoni interessati allestiscono i piani di evacuazione entro tre anni (art. 27).

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … .

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova