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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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a. l’elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d’emergenza;

b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica;

c. la formazione e il perfezionamento nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;

d. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.

3 La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto.

4 Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.

5 L’Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti anche per altri motivi importanti.

6 Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.