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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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b. la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e art. 24 LImA);

c. le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti, purché l'autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA);

d. i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 9 cpv. 3);

e. le autorizzazioni di messa in esercizio (art. 7 LImA);

f. le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza (art. 24; art. 8 LImA).

Art. 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni

(art. 23 LImA)

Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti:

a. esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione;

b. annunciano all’UFE in particolare i seguenti dati concernenti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza:

1. il gestore,

2. lo scopo,

3. le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera di sbarramento,

4. l’anno della messa in esercizio,

5. i dati geometrici;

c. presentano all’UFE, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente;

d. annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa

(art. 30 LImA)

L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 LImA è l’UFE.

Art. 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.