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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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2 I periti devono essere indipendenti dal professionista esperto, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.
Art. 21 Obbligo di annuncio
(art. 8 e 25 lett. a LImA)
Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per:
a. le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico;
b. i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali;
c. lo svuotamento dell’impianto.
Art. 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione
(art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore costituisce e tiene aggiornata una raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione. Permette all’autorità di vigilanza di consultarla in qualsiasi momento.
2 La raccolta degli atti include:
a. i principali piani esecutivi e indicazioni sull’esecuzione dei lavori;
b. i piani d’utilizzazione e i piani di sicurezza;
c. i calcoli e i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica;
d. le perizie geologiche;
e. i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;
f. le perizie quinquennali;
g. i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio;
h. il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.
Art. 23 Controlli dell’autorità di vigilanza
(art. 8 cpv. 4 LImA)
1 L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 19) e ispeziona inoltre i relativi impianti almeno due volte ogni cinque anni.
2 Ispeziona almeno una volta ogni tre anni gli impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale.
3 Prende parte almeno una volta ogni sei anni alle prove di funzionamento delle paratoie.