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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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2 I periti devono essere indipendenti dal professionista esperto, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.

Art. 21 Obbligo di annuncio

(art. 8 e 25 lett. a LImA)

Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per:

a. le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico;

b. i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali;

c. lo svuotamento dell’impianto.

Art. 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione

(art. 25 lett. a LImA)

1 Il gestore costituisce e tiene aggiornata una raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione. Permette all’autorità di vigilanza di consultarla in qualsiasi momento.

2 La raccolta degli atti include:

a. i principali piani esecutivi e indicazioni sull’esecuzione dei lavori;

b. i piani d’utilizzazione e i piani di sicurezza;

c. i calcoli e i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica;

d. le perizie geologiche;

e. i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;

f. le perizie quinquennali;

g. i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio;

h. il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.

Art. 23 Controlli dell’autorità di vigilanza

(art. 8 cpv. 4 LImA)

1 L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 19) e ispeziona inoltre i relativi impianti almeno due volte ogni cinque anni.

2 Ispeziona almeno una volta ogni tre anni gli impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale.

3 Prende parte almeno una volta ogni sei anni alle prove di funzionamento delle paratoie.