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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione
(art. 12 cpv. 1 LImA)
1 I Cantoni interessati stabiliscono piani di evacuazione per il territorio che verrebbe sommerso in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento.
2 Garantiscono alla popolazione il diritto di consultare in qualsiasi momento i piani di evacuazione e provvedono a un’informazione efficace.
3 Trasmettono una copia dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP (Centrale nazionale d’allarme).
4 L’UFPP vigila sull’esecuzione della presente disposizione.
Art. 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare
(art. 12 cpv. 2 LImA)
Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spettano allo Stato maggiore federale incaricato di fronteggiare gli eventi di portata nazionale (SMF NBCN), conformemente all’ordinanza del 20 ottobre 20102 sugli interventi NBCN.
Capitolo 3: Vigilanza
Art. 29 Autorità di vigilanza della Confederazione
(art. 22 LImA)
1 L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’UFE.
2 L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:
a. esercitare la vigilanza sui grandi impianti di accumulazione;
b. esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
c. emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e l’economia;
d. promuovere la ricerca;
e. garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate;
f. garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
3 L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
a. le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA;