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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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Art. 24 Misure dell’autorità di vigilanza
(art. 8 cpv. 3 e 5 LImA)
Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le necessarie misure o, dopo ingiunzione infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.
Sezione 3: Piano d’emergenza
Art. 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza
(art. 10 LImA)
1 Il regolamento d’emergenza ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b include in particolare i seguenti documenti:
a. una mappa del territorio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso (mappa di inondazione);
b. un’analisi dei fattori che potrebbero fortemente pregiudicare o impedire l’intervento in caso d’emergenza (analisi dei pericoli);
c. una strategia per i casi d’emergenza nella quale sono stabilite le misure da adottare in situazione di pericolo;
d. un documento che stabilisce le funzioni delle persone responsabili e lo svolgimento della messa in allarme (organizzazione per i casi d’emergenza);
e. un dossier per l’intervento in caso d’emergenza (dossier d’intervento).
2 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
3 Essa trasmette una copia delle mappe di inondazione e dei dossier d’intervento ai Cantoni interessati e all’Ufficio federale della protezione della popolazione (Centrale nazionale d’allarme).
Art. 26 Sistema d’allarme acqua
(art. 11 LImA)
1 L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), quali impianti di accumulazione con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3 devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua.
2 Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento può mettere in pericolo un gran numero di persone nella zona contigua.
3 La progettazione tecnica e le installazioni del sistema d’allarme acqua sottostanno all’approvazione dell’UFPP.