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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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Art. 24 Misure dell’autorità di vigilanza

(art. 8 cpv. 3 e 5 LImA)

Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le necessarie misure o, dopo ingiunzione infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.

Sezione 3: Piano d’emergenza

Art. 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza

(art. 10 LImA)

1 Il regolamento d’emergenza ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b include in particolare i seguenti documenti:

a. una mappa del territorio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso (mappa di inondazione);

b. un’analisi dei fattori che potrebbero fortemente pregiudicare o impedire l’intervento in caso d’emergenza (analisi dei pericoli);

c. una strategia per i casi d’emergenza nella quale sono stabilite le misure da adottare in situazione di pericolo;

d. un documento che stabilisce le funzioni delle persone responsabili e lo svolgimento della messa in allarme (organizzazione per i casi d’emergenza);

e. un dossier per l’intervento in caso d’emergenza (dossier d’intervento).

2 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.

3 Essa trasmette una copia delle mappe di inondazione e dei dossier d’intervento ai Cantoni interessati e all’Ufficio federale della protezione della popolazione (Centrale nazionale d’allarme).

Art. 26 Sistema d’allarme acqua

(art. 11 LImA)

1 L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), quali impianti di accumulazione con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3 devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua.

2 Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento può mettere in pericolo un gran numero di persone nella zona contigua.

3 La progettazione tecnica e le installazioni del sistema d’allarme acqua sottostanno all’approvazione dell’UFPP.