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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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Art. 10 Smantellamento
(art. 6 cpv. 1 LImA)
Lo smantellamento di un impianto di accumulazione equivale a una modifica.
Sezione 2: Messa in esercizio ed esercizio
Art. 11 Requisiti per la messa in esercizio
(art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA)
1 Il gestore, prima di mettere in esercizio l’impianto, redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza:
a. un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie);
b. un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la loro gestione (regolamento d’emergenza).
2 Sottopone questi regolamenti a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigilanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi delle persone di contatto oppure modifiche concernenti l’azionamento in esercizio normale degli sfioratori o dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili, vanno annunciati all’autorità di vigilanza, non richiedono tuttavia un’approvazione.
Art. 12 Messa in esercizio
(art. 7 LImA)
1 Il gestore, durante il primo invaso, sorveglia il comportamento e lo stato dell'impianto di accumulazione, eseguendo misurazioni e controlli visivi e prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni.
2 L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione.
3 L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.
Art. 13 Fine della messa in esercizio
(art. 7, 8 e 25 lett. a LImA)
1Il gestore, una volta completato il primo invaso o la rimessa in carico, rimette all’autorità di vigilanza un rapporto sulla messa in esercizio.
2 Questo rapporto include, in particolare:
a. un resoconto dello svolgimento del primo invaso o della rimessa in carico;