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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine

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2 I Cantoni interessati annunciano all’autorità di vigilanza della Confederazione (Ufficio federale dell’energia, UFE) gli impianti di accumulazione che presumibilmente presentano un potenziale di pericolo particolare malgrado non sottostiano alla LImA a causa delle loro dimensioni.

3 I gestori di questi impianti di accumulazione mettono a disposizione dell’UFE tutti i documenti necessari all’esame.

Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di peri-

colo particolare

(art. 2 cpv. 2 lett. b LImA)

1 Il gestore allega alla domanda di escludere il suo impianto di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA tutti i documenti necessari a esaminare il potenziale di pericolo.

2 L’UFE chiede ai Cantoni interessati di prendere posizione prima di emettere la sua decisione.

Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine

(art. 4 LImA)

1 L’UFE stabilisce, per ogni caso specifico e in collaborazione con le autorità estere di vigilanza, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulazione situati su acque di confine.

2 Si attiene nella misura del possibile alla legislazione svizzera sugli impianti di accumulazione e provvede in ogni caso affinché il livello di sicurezza sia equivalente a quanto da essa stabilito.

Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione

Sezione 1: Costruzione

Art. 5 Rinuncia a dispositivi di scarico

(art. 5 cpv. 3 LImA)

Nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell'alveo si può rinunciare a installare scarichi di fondo e paratoie di fondo.

Art. 6 Approvazione dei piani

(art. 6 cpv. 5 LImA)

1 Nell'approvazione dei piani si stabilisce quali documenti il titolare deve rimettere all'autorità di vigilanza durante e al termine dell’esecuzione dei lavori.

2 Durante l’esecuzione dei lavori si possono esigere in particolare i seguenti documenti:

a. i rapporti di costruzione;