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Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 14 pagine
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Art. 17 Controlli correnti
(art. 8 cpv. 2 LImA)
1 Il gestore esegue misurazioni e controlli visivi conformemente al regolamento di sorveglianza (art. 14 cpv. 2).
2 Verifica con misurazioni manuali almeno una volta al mese e sul posto i risultati delle misurazioni teletrasmesse durante il periodo di messa in carico.
Art. 18 Controllo annuale
(art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i risultati delle misurazioni , esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale).
2 Rimette all’autorità di vigilanza al più tardi quattro mesi dopo la fine del periodo in analisi il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni.
3 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe alla periodicità annuale (cpv. 1) e al termine per la consegna del rapporto annuale (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
Art. 19 Controllo quinquennale
(art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta:
a. un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o
b. un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3.
2 Rimette all’autorità di vigilanza al più tardi otto mesi dopo la fine del periodo in questione i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (perizie quinquennali).
3 L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della sicurezza (cpv. 1) e accordare deroghe al termine per la consegna delle perizie quinquennali (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
4 Può ordinare degli esami straordinari o che anche impianti di accumulazione di piccole dimensioni siano sottoposti a controlli quinquennali.
Art. 20 Professionista esperto e periti
(art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore sottopone all’autorità di vigilanza, per approvazione, la nomina del professionista esperto (art. 18) e dei periti (art. 19).