Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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2.2.3 Capitolo 4: Indagini epidemiologiche ed elaborazione dei dati per le dichiarazioni
Art. 19 Compiti dei medici cantonali
Le indagini epidemiologiche servono a raccogliere informazioni sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di malattie trasmissibili e a ad adottare provvedimenti che le contrastino. Come finora, i Cantoni continuano ad essere responsabili per le indagini epidemiologiche. Le autorità cantonali possono coinvolgere l'UFSP (cpv. 1). Le indagini epidemiologiche comprendono le domande necessarie alle persone colpite e alle persone entrate in contatto con loro.
Se necessario coordinano queste indagini con altri uffici cantonali coinvolti (cpv. 2). Informano l’UFSP sulle indagini epidemiologiche e sui relativi risultati (cfr. articolo 15 cpv. 41 LEp).
Art. 20 Compiti dell’UFSP
L'UFSP presta assistenza ai Cantoni nelle indagini epidemiologiche con fondamenti tecnici come liste di controllo, strumenti di rilevamento, campionatura e con supporto a livello di personale (cpv. 1 lett. a e b).
L'UFSP garantisce il coordinamento con altri uffici federali, autorità estere, organizzazioni internazionali e con altri uffici federali (cpv. 2). Swissmedic deve ricevere informazioni in maniera attiva e tempestiva in merito alla comparsa di nuove malattie infettive autoctone trasmissibili attraverso il sangue o di nuovi focolai di malattie infettive conosciute trasmissibili attraverso il sangue. Queste informazioni sono necessarie affinché Swissmedic possa svolgere la sua funzione di sorveglianza nel settore della donazione del sangue e possa controllare se il fabbricante di prodotti ematici labili attui le misure di sicurezza necessarie. L’UFSP coordina all'occorrenza le indagini intercantonali (cpv. 3).
Art. 21 Indagini epidemiologiche dell’UFSP
Ai sensi del capoverso 1 l’UFSP può inoltre svolgere direttamente indagini epidemiologiche. Ciò può essere necessario se, ad esempio, i casi di una malattia si presentano in tutta la Svizzera, ma distribuiti in casi singoli in luoghi sparsi. Inoltre ciò può essere necessario se in una situazione particolare la prescrizione di provvedimenti di cui agli articoli 33-38 e 40 LEp si rende opportuna in maniera uniforme in tutta la Svizzera, ( lett. a) se è necessario un coordinamento intercantonale (lett. b) e qualora debbano essere svolte indagini nel trasporto internazionale di viaggiatori (lett. c).
L'UFSP ha la possibilità di incaricare un medico cantonale di un'indagine di questo tipo (cpv. 2).
Art. 22 Elaborazione dei dati per le dichiarazioni
La LEp conferisce alle autorità il compito di adottare i provvedimenti necessari per la lotta contro le malattie trasmissibili. Affinché tali provvedimenti possano essere adottati in maniera mirata servono dati. Questi vengono rilevati nell'ambito dell'obbligo di dichiarazione e delle relative informazioni per identificare le persone. La raccolta dei dati è però solo un aspetto. Spesso i dati devono anche essere valutati. L'articolo 58 capoverso 1 LEp conferisce esplicitamente all'UFSP e alle addette autorità cantonali la competenza di trattare o far trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute. L'UFSP e le competenti autorità cantonali possono quindi elaborare i dati rilevati sulla base dell'obbligo di dichiarazione, ovvero di valutarli, rielaborarli, realizzare delle statistiche o utilizzarli per condurre studi volti a chiarire la comparsa di malattie. Possono affidare questo incarico a terzi. Il concetto di «elaborare» deve essere compreso in senso ampio. La valutazione dei dati può servire per difendersi da pericoli diretti per la salute, quindi essere collegata a provvedimenti da adottare direttamente contro singole persone o cose. L'elaborazione dei dati serve anche regolarmente al monitoraggio, alla comprensione generale dell'epidemiologia di una malattia trasmissibile e può fungere da base per