Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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rie la popolazione sessualmente attiva viene informata sulle regole di protezione (3 regole sul sesso sicuro). Per ridurre le occasioni di propagazione delle malattie sessualmente trasmissibili, sono necessari, oltre al rafforzamento dell'autoresponsabilità della popolazione sessualmente attiva, impegni di prevenzione aggiuntivi laddove l'offerta di contatti sessuali viene praticata come modello commerciale e per interessi economici.

Sexclub, bordelli, club sauna e locali simili (non si intendono hotel) che offrono o rendono possibili contatti sessuali dietro compenso tra clienti e collaboratori e che non adottano misure preventive contro l'HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili possono contribuire alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Il presente obbligo di mettere a disposizione materiale d'informazione e di prevenzione deve inglobare anche gli organizzatori che offrono o rendono possibili contatti sessuali in una darkroom (stanza oscurata o simile che serve come luogo per contatti sessuali in locali frequentati da omosessuali). Per consentire un comportamento individuale orientato alla protezione dei collaboratori e dei clienti è necessario un accesso facile a informazioni e materiale di prevenzione.

Ai sensi della lettera a chi gestisce un'azienda nella quale sono offerte prestazioni sessuali dietro compenso, come sexclub, bordelli e simili, oppure chi svolge una manifestazione deve mettere a disposizione materiale gratuito per la prevenzione di HIV/Aids e altre malattie sessualmente trasmissibili. Devono inoltre tenere a disposizione di impiegati e persone che lavorano come liberi professionisti in questi locali, materiale d'informazione e prevenzione su malattie sessualmente trasmissibili, su visite di personale specializzato e indirizzi di contatto di istituti della prevenzione. Questo materiale informativo deve essere predisposto nel locale in posti facilmente raggiungibili. Affinché i messaggi delle informazioni possano essere attuati devono essere messi a disposizione preservativi e lubrificanti idrosolubili gratuiti e facilmente raggiungibili (lett. b).

Art. 29 Prevenzione del morbillo nelle scuole e nelle strutture di custodia collettiva diurna

L'articolo 29 concretizza l'obbligo di prevenzione di trasmissione di malattie ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera c LEp negli istituti di formazione.

Il capoverso 1 obbliga le competenti autorità cantonali a provvedere affinché i genitori o il rappresentante legale siano informati su morbillo, prevenzione della malattia con la vaccinazione contro il morbillo e provvedimenti che possono essere intrapresi dalle autorità cantonali in caso di epidemia di morbillo, al momento dell'entrata del bambino alla scuola per l'infanzia o elementare.

L'OMS Europa si è posta come obiettivo entro il 2015 l’eliminazione del morbillo in maniera duratura. Per la tutela della salute pubblica la diffusione degli agenti patogeni deve essere impedita in maniera duratura. A tal fine è necessario che, da un lato il 95% della popolazione sia immune al morbillo e, d'altro lato, che i focolai di morbillo locali siano controllati bene.

In caso di comparsa di morbillo in una scuola o in una struttura di custodia collettiva diurna sono necessarie misure immediate, in particolare al fine di proteggere i bambini che non possono essere vaccinati per motivi medici, ad esempio perché hanno un sistema immunitario indebolito oppure perché non hanno ancora l'età per essere vaccinati. I bambini che hanno avuto contatto con una persona contagiata e che non sono immuni al morbillo (non sono vaccinati o non hanno mai contratto la malattia) dovrebbero essere vaccinati a posteriori nel giro di 72 ore oppure, a seconda della situazione e in osservanza del principio di proporzionalità, possono essere allontanati dalla scuola o dall'asilo per 3 settimane11.

L'allontanamento dalla scuola per 3 settimane si giustifica con il fatto che una persona non immune che ha avuto contatto con una persona affetta da morbillo, per questa finestra temporale di 3 settimane può potenzialmente trasmettere il virus. Oltre alla vaccinazione a posteriori e all'allontanamento da

11 Cfr. in proposito le Direttive concernenti la lotta al morbillo e ai focolai di morbillo, Ufficio federale della sanità pubblica 2013. http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01087/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2 Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCLdoF5f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A