Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Designazione dei posti di frontiera secondo il Regolamento sanitario internazionale

Il RSI 2005 (art. 20 e 21) prevede la designazione dei posti di frontiera che devono creare e mantenere i requisiti essenziali di capacità per l’attuazione di provvedimenti in risposta a un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Questa designazione e la creazione dei conseguenti requisiti essenziali di capacità hanno lo scopo di impedire la diffusione di pericoli acuti per la salute a livello internazionale, senza limitare inutilmente il trasporto internazionale di viaggiatori e merci.

A seguito della crescente globalizzazione, i confini nazionali perdono sempre più importanza, ma nel caso di epidemie rilevanti tornano ad essere al centro delle esigenze di politica interna per la protezione della sanità pubblica. Siccome tutti gli Stati membri sono interessati da questa problematica in egual misura, nell’articolo 20 RSI si è stabilito che gli Stati Parti devono designare i posti di frontiera per garantire determinati requisiti essenziali di capacità. Questi requisiti dovrebbero, in ogni caso o in base alle circostanze, permettere l’attuazione di provvedimenti in risposta a un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. I requisiti sono formulati nell’allegato 1.B RSI (2005) e comprendono, per esempio, lo sviluppo di piani di contingenza, l’effettiva capacità di svolgere controlli in entrata e in uscita dal Paese o la garanzia dell’accesso all’assistenza medica.

Per posti di frontiera s’intendono in particolare i porti e gli aeroporti (art. 20 RSI). Anche altri posti di frontiera possono essere designati quando giustificato da ragioni di sanità pubblica (art. 21 RSI). Tuttavia, il RSI (2005) stabilisce gli aeroporti e i porti navali come posti di frontiera da preferire per la designazione. Si devono designare attraversamenti terrestri solo nel caso in cui specifici punti nevralgici rappresentino un pericolo per la sanità pubblica a causa dell’entità o della frequenza del traffico nei suddetti luoghi (art. 21 RSI).

- Attraversamenti terrestri

La Svizzera, grazie alla sua posizione centrale in Europa, dispone di numerosi attraversamenti terrestri per il trasporto internazionale di viaggiatori, più o meno importanti, che possono essere attraversati a piedi o in auto. Ogni anno la Svizzera registra milioni di attraversamenti della frontiera. Sulla base degli accordi bilaterali con l’UE stabiliti dalla Convenzione di Schengen/Dublino, i controlli sistematici delle persone alle frontiere sono stati aboliti a favore dei controlli a campione.

Gli Stati europei al momento rinunciano alla designazione di posti di frontiera. Attenendosi a una prassi coordinata all’interno dello spazio europeo, per la Svizzera ha ben poco senso designare i confini di Stato, quando dall’altra parte non viene fatto altrettanto.

- Porti

Gli Stati confinanti con la Svizzera designano solo i porti in cui si registra il passaggio di navi d’alto mare. A causa della loro dimensione, le navi d’alto mare possono portare passeggeri e merci soltanto in questi punti e non hanno la possibilità di attraccare altrove, perciò è possibile effettuare controlli efficaci per contenere l’importazione o l’esportazione di malattie trasmissibili.

In Svizzera i porti si dividono in due categorie: porti interni con collegamenti internazionali e porti interni senza collegamenti internazionali. Alla prima categoria appartengono i porti di Basilea sul Reno (Porti Renani Svizzeri, PRS), i porti sul Lago di Costanza, sul Lago Lemano, sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. Alla seconda categoria appartengono tutti gli altri porti e i posti d’attracco per imbarcazioni.

Tra i porti interni con collegamenti internazionali, solo i PRS hanno un collegamento con il mare. Tuttavia, in questi luoghi non transitano navi d’alto mare. I passeggeri e le merci vengono trasferiti su piccole navi nei porti designati dei Paesi rivieraschi, ovvero nei porti del basso Reno. Nel caso in cui si verifichi un’emergenza sanitaria di dimensioni internazionali la conformità delle navi alle disposizioni del RSI sarebbe già controllata all’arrivo nei PRS. Questo controllo vale anche al contrario: i passeggeri e le merci che dai PRS si dirigono verso il mare vengono scaricati nei suddetti porti designati e