Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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si dovrebbe intensificare la cooperazione con la Francia, al fine di coordinare l’attuazione dei provvedimenti nell’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
Per la designazione rimangono quindi da considerare gli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin. Entrambi gli aeroporti hanno un’importante funzione di transito all’interno dell’Europa. Questa funzione aumenta la loro responsabilità nei confronti della comunità internazionale e ha rappresentato un punto a favore della designazione di entrambi gli aeroporti, avvenuta il 15 giugno 2012 ad opera del Consiglio federale.
Predisposizione delle informazioni da parte dell’UFSP
La predisposizione d’informazioni sulle malattie trasmissibili nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori è compito dell’UFSP come viene sancito dall’articolo 9 LEp (Informazione) e l’articolo 41 LEp (Entrata e uscita nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori).
Queste disposizioni devono incoraggiare l’obbligo a collaborare da parte delle imprese attive nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (art. 43 LEp), definendo l’UFSP come autorità competente per la preparazione delle informazioni e stabilendo il dovere delle imprese di contribuire alla diffusione delle stesse sulla base del loro obbligo di collaborazione (tramite poster, distribuzione di volantini, ecc). Le informazioni in questione sono state consegnate agli aeroporti e alle compagnie aeree per essere distribuite in occasione delle epidemie di SARS e d’influenza aviaria (H5N1).
Art. 50 Schede di contatto
Le schede di contatto devono consentire che le persone in entrata nel Paese rimangano raggiungibili e possano essere rintracciate nel caso in cui ciò fosse necessario per impedire la diffusione di una malattia trasmissibile. Questo può accadere nel caso in cui alcune persone, per esempio di un volo, si ammalano e gli altri passeggeri devono essere informati riguardo al loro comportamento o ai provvedimenti da attuare. Per garantire ciò, sono necessarie le informazioni di cui alle lettere a-e. Queste informazioni permettono di identificare una persona in modo chiaro, se necessario contattarla in tempo utile e fornire le informazioni o le indicazioni di comportamento necessarie.
Finora le schede di contatto sono state utilizzate solo una volta in Svizzera, ovvero durante la lotta contro la pandemia di SARS. Le schede sono state compilate dai passeggeri di voli provenienti da determinate destinazioni nel Sud-Est asiatico e consegnate all’aeroporto di Zurigo prima di scendere dall’aereo.
Se in particolari situazioni di crisi dovessero essere coinvolti interi gruppi di persone (p. es. i passeggeri provenienti da un determinato Paese), le disposizioni in questo caso avverrebbero mediante una decisione di portata generale. Le disposizioni per i singoli casi (provvedimenti per una persona specifica) avvengono mediante decisione. La disposizione viene emanata ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 LEp. Questi provvedimenti (e di conseguenza anche i provvedimenti degli articoli51-54) corrispondono in buona parte alla normativa vigente.
Art. 51 Certificato di vaccinazione e di profilassi
Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, secondo il RSI l’UFSP può obbligare le persone in entrata o in uscita dalla Svizzera a presentare un certificato di vaccinazione o di profilassi riconosciuto a livello internazionale (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. b LEp).
Un procedimento di questo tipo viene attuato da molto tempo per esempio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre gialla in alcuni Paesi. Ciò significa che i viaggiatori che vogliono andare in questo Paese devono presentare il relativo certificato di vaccinazione. Finora in Svizzera non è stato attuato un procedimento simile per mancanza di necessità. L’articolo soddisfa dunque un’esigenza non ancora diretta, ma che potrebbe nascere in futuro. Per il certificato deve essere utilizzato il modello ai sensi dell’Allegato 6 RSI.