Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Qualora in particolari situazioni di crisi siano coinvolti interi gruppi di persone (ad esempio persone che arrivano da un dtereminato Paese) una disposizione di questo tipo viene emanata tramite una decisione di portata generale. Le disposizioni nei singoli casi (provvedimenti per una persona specifica) si basano direttamente sull’articolo 41 capoverso 2 LEp mediante decisione. Per i dettagli si può anche fare riferimento al commento all’articolo 50.

Art. 52 Questionario sullo stato di salute

Al fine di individuare le malattie trasmissibili, l’UFSP può obbligare le persone in entrata e in uscita dalla Svizzera a compilare un questionario sullo stato di salute (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. c LEp). Le lettere a-g descrivono le informazioni contenute nel questionario.

Le informazioni richieste nel questionario permettono, da un lato, di identificare un viaggiatore probabilmente infetto all’entrata nel Paese e quindi di attuare i dovuti provvedimenti. Dall’altro, i viaggiatori che sono stati esposti al rischio di contagio possono essere subito identificati e avvisati. I questionari sullo stato di salute possono essere utilizzati anche insieme alle schede di contatto (art. 50).

Finora in Svizzera i questionari sullo stato di salute sono stati utilizzati soltanto durante l’epidemia di SARS, per i viaggiatori di determinati voli provenienti dal Sud-Est asiatico.

Qualora in situazioni di crisi siano coinvolti interi gruppi di persone (ad esempio persone che arrivano da un dtereminato Paese) una disposizione di questo tipo avviene tramite una decisione di portata generale. Le disposizioni nei singoli casi (provvedimenti per una persona specifica) avvengono mediante decisione. La disposizione viene emanata ai sensi dell’articolo 41 cpv. 2 LEp. Per i dettagli si può anche fare riferimento al commento all’articolo 50.

Art. 53 Prova di una visita medica

Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP può obbligare le persone in entrata o in uscita dalla Svizzera a esibire la prova di una visita medica (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. d LEp). Le lettere a-e descrivono le informazioni che deve contenere la prova. La prova deve essere esibita in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese (cpv. 2).

Qualora in situazioni di crisi siano coinvolti interi gruppi di persone (ad esempio persone che arrivano da un dtereminato Paese) una disposizione di questo tipo avviene tramite un dispositivo di portata generale. Le disposizioni nei singoli casi (provvedimenti per una persona specifica) si basano direttamente sull’articolo 41 capoverso 2 LEp mediante decisione. Per i dettagli si può anche fare riferimento al commento all’articolo 50.

Art. 54 Visita medica

Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP può obbligare le persone in entrata o in uscita dalla Svizzera a sottoporsi a una visita medica (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. e LEp). Le lettere a-d descrivono il tipo di visita, che non deve essere invasiva (misurazione della temperatura, diagnosi a vista, esami cutanei superficiali, striscio naso-faringeo).

Lo scopo della visita è stabilire con sicurezza che una persona in entrata o in uscita dalla Svizzera non sia portatore di una determinata malattia e perciò impedirne l’importazione o l’esportazione.

Finora in Svizzera non è mai accaduto che, sulla base di questo articolo, si obbligassero persone in entrata o in uscita a sottoporsi a una visita medica. In altri Paesi, invece, questo provvedimento è stato attuato per impedire la propagazione di malattie trasmissibili durante le epidemie di SARS e d’influenza aviaria.

Qualora in situazioni di crisi siano coinvolti interi gruppi di persone (ad esempio persone che arrivano da un dtereminato Paese) una disposizione di questo tipo avviene tramite un dispositivo di portata generale. Le disposizioni nei singoli casi (provvedimenti per una persona specifica) si basano diretta-