Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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per tutti i passeggeri provenienti da una determinata destinazione). In questi casi il medico incaricato del servizio sanitario di frontiera negli aeroporti coordinano tutti i provvedimenti specifici disposti dall’UFSP in collaborazione con i partner e le organizzazioni coinvolti.

Art. 59 Obblighi di collaborare

L’UFSP può obbligare le imprese descritte esaustivamente nell’ordinanza a informare le persone in entrata e in uscita dalla Svizzera sui pericoli delle malattie infettive, sui provvedimenti per prevenirle e lottare contro di esse (cpv. 1). Inoltre, determinate aziende possono essere obbligate a distribuire schede di contatto o questionari sullo stato di salute, a raccogliere i documenti compilati e a inoltrarli a un organo designato dall’UFSP (cpv. 2). L’UFSP può inoltre esigere la consegna di elenchi dei passeggeri (cpv. 3) o può obbligare le suddette imprese a mettere a disposizione l’infrastruttura appropriata per svolgere le visite mediche e ad adottare le necessarie misure organizzative (cpv. 4). Se necessario, può obbligare le aziende descritte nel capoverso 4 a organizzare il trasporto di persone in un ospedale o in un’altra struttura appropriata. Gli eventuali costi del trasporto non dovranno essere sostenuti dalle imprese, che non sono soggette a obblighi finanziari.

2.4.2 Capitolo 2: Agenti terapeutici

Art. 60 Approvvigionamento con agenti terapeutici

La fornitura di agenti terapeutici viene di norma garantita dai meccanismi del mercato. In situazioni particolari, tuttavia, il fabbisogno può diventare molto forte e/o non essere soddisfatto dall’offerta sul lungo periodo. Questo problema di fornitura riguarda per esempio i «medicamenti orfani» o le pandemie. Lo strumento più importante a disposizione del Consiglio federale per reagire in modo diretto a una (possibile) situazione di approvvigionamento insufficiente è la legge dell’8 ottobre 198221 sull’approvvigionamento del Paese (LAP). L’articolo 44 capoverso 1 LEp va a colmare, a completamento della LAP, eventuali lacune di approvvigionamento per quanto riguarda gli agenti terapeutici principali per la lotta contro le malattie trasmissibili. Ai sensi dell’articolo 51 LEp la Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 44. Per concretizzare questa disposizione, è stata approntata una lista. Questa lista di agenti terapeutici, di cui il Consiglio federale garantisce la disponibilità, assicura con trasparenza la presenza di una riserva sicura a cui attingere in caso di necessità. La lista comprende in particolare quegli agenti terapeutici per cui, in situazioni particolari, sia necessario un rapido approvvigionamento della popolazione, di singoli gruppi di persone o anche di singoli individui (lett. a e b) e che non sono disponibili sul mercato. La disponibilità dell’antitossina difterica e botulinica e dell’immunoglobulina contro la rabbia non è giustificata dalla frequenza dell'insorgenza della malattia, ma la gravità del decorso della malattia e la sua importanza per la salute pubblica giustificano la garanzia da parte della Confederazione (lett. d ed e). Per questo motivo, le esposizioni alla rabbia devono essere trattate in modo corretto e tempestivo per evitare che la malattia si diffonda, poiché potrebbe inevitabilmente portare al decesso di persone. Nel caso della difterite e del botulismo, la disponibilità immediata dell’antitossina è decisiva per arrestare il decorso della malattia.

La lista degli agenti terapeutici non è esaustiva e può essere eventualmente integrata. Si noti che i «medicamenti orfani»22 non fanno parte esplicitamente di questa lista. Questo problema viene trattato

21 RS 531

22 Secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera f della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21; LATer) per i medicamenti importanti per malattie rare (cosiddetti «medicamenti orfani») è prevista una procedura semplificata d’omologazione. Le disposizioni d’esecuzione concernenti questo articolo sono state integrate nell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 2006 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (RS 812.212.23; OOSM). Nelle disposizioni si opera una differenza tra il riconoscimento dello statuto di «medicamento orfano» (medicamento importante per le malattie rare, art. 4 - 7 OOSM)