Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Nell’attribuzione di agenti terapeutici in situazioni di penuria, determinati gruppi di persone hanno la priorità di trattamento, per esempio il personale medico e sanitario, le persone affette da malattie molto gravi o con elevato rischio di mortalità, oppure le persone che operano nel settore della fornitura di beni di pubblica utilità (cpv. 3, lett. a-c). L’elenco non è completo.
Art. 62 Attribuzione di agenti terapeutici ai Cantoni
L’UFSP stabilisce mediante contingenti l’attribuzione degli agenti terapeutici ottenuti tramite l’approvvigionamento di cui all’articolo 60 (cpv. 1). Attraverso l’uso di contingenti aumentano le possibilità di attribuzione in base al fabbisogno. L’articolo 62 può essere attuato anche senza la prescrizione della lista di priorità dell’articolo 61. I contingenti, quindi, non dipendono per forza da una lista di priorità in vigore per un periodo limitato. Nel caso esista già, invece, la lista deve comunque essere presa in considerazione nel momento in cui si stabiliscono i contingenti.
Nel Piano pandemico svizzero25, pubblicato nel 2013 in forma completamente rielaborata, si prevede già l’attribuzione dei vaccini mediante contingenti, poiché bisogna ammettere che, almeno all’inizio di una campagna di vaccinazione, non sono disponibili vaccini a sufficienza per l’intera popolazione. Bisogna anche considerare che i vaccini disponibili debbano essere attribuiti a tutti i Cantoni per quanto possibile «equamente».
Durante l’ultima pandemia influenzale nel 2009 (H1N1), il calcolo dei contingenti cantonali basato sul numero di abitanti per Cantone è stato criticato in particolare dai Cantoni di dimensioni maggiori. Uno dei motivi principali è stata la considerazione del fatto che, spesso, le persone si fanno vaccinare nel Cantone in cui lavorano e non in quello di residenza. Nella presente proposta il criterio valido per l’attribuzione dei contingenti è pertanto l’effettivo fabbisogno (cpv. 2). Per rispondere a questo reale fabbisogno viene elaborata una migliore chiave di attribuzione che tenga debitamente conto delle differenze e delle caratteristiche dei singoli Cantoni. Poiché bisogna anche considerare che, nonostante questo miglioramento, non si possa garantire un’attribuzione ottimale da tutti i punti di vista, nella preparazione a una pandemia si stabilisce una cosiddetta «borsa vaccini» aggiuntiva. In questo modo i Cantoni possono mettere a disposizione dosi di vaccini che sono già stati attribuiti, ma non immediatamente necessari, a favore di altri Cantoni, che invece ne hanno bisogno.
L’UFSP stabilisce l’attribuzione di agenti terapeutici ai Cantoni mediante una lista che deve essere opportunamente distribuita alle autorità competenti nei Cantoni. I contingenti vengono stabiliti in collaborazione con i Cantoni sulla base della necessità reale.
Art. 63 Trasporto e distribuzione di agenti terapeutici
Entrambi gli articoli 63 e 64regolamentano le responsabilità dei procedimenti di trasporto e distribuzione e l’assunzione dei costi di determinati agenti terapeutici, per cui la Confederazione garantisce la disponibilità, e solitamente non disponibili sul mercato. L’articolo si basa sulle raccomandazioni del rapporto di valutazione della strategia di vaccinazione per il virus H1N1. Nel capoverso 1 si propone che la responsabilità della fornitura degli agenti terapeutici ai Cantoni passi dalle aziende private incaricate dai Cantoni alla Confederazione (cpv. 1). Ciò significa che la Confederazione deve stringere accordi con aziende di logistica adeguate, che si occupano del trasporto degli agenti terapeutici dai vari magazzini centrali ai servizi di consegna dei Cantoni. Per conto della Confederazione, la Farmacia dell’esercito diventa responsabile di questo compito in collaborazione con l’UFSP.
Secondo il capoverso 2, i Cantoni designano opportuni servizi di consegna necessari per la ricezione degli agenti terapeutici. Per fare in modo che la distribuzione sia chiara e avvenga nei tempi stabiliti, si può designare un massimo di circa 3-5 servizi di consegna per ciascun Cantone.
25 Piano svizzero per pandemia influenzale, Strategie e misure di preparazione a una pandemia influenzale http://www.bag.admin.ch/influenza/01120/01134/03058/index.html?lang=it