Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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I Cantoni sono responsabili della tempestiva distribuzione degli agenti terapeutici alle strutture sanitarie appropriate (cpv. 3). L’organizzazione della distribuzione sul territorio rimane comunque di competenza cantonale.

Questa concezione per il trasporto e la distribuzione di agenti terapeutici è già stata ripresa nel Piano pandemico svizzero, in cui viene descritta anche in caso di pandemia influenzale. Nella distribuzione dei vaccini per le pandemie si utilizzeranno le scorte obbligatorie come per l’attribuzione mediante contingenti del Tamiflu®.

Art. 64 Costi del trasporto e della distribuzione di agenti terapeutici

Secondo l’articolo 64 la Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici ai Cantoni e i Cantoni si assumono i costi della distribuzione di questi agenti terapeutici al loro interno (cpv.1 e 2).

2.4.3 Capitolo 3: Trasporto di merci

Art. 65

L’articolo 18 paragrafo 2 RSI (2005) prevede che l’OMS possa emanare all’attenzione degli Stati parte raccomandazioni inerenti bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali.

Per poter attuare i provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili nell’ambito del trasporto, dell’importazione, dell’esportazione o del transito di merci e beni potenzialmente infetti, attraverso l’ordinanza l’UFSP si assume la responsabilità di attuare le misure necessarie previste dalle prescrizioni del RSI (2005). L’UFSP si baserà sulle relative raccomandazioni dell’OMS e coordinerà i provvedimenti con i Paesi limitrofi. I provvedimenti concreti vengono emanati sotto forma di decisione di portata generale.

Il capoverso 1 stabilisce che l’UFSP ha il diritto di disporre provvedimenti protettivi per il trasporto di merci contaminate (lett. a). Non rientrano nel concetto di «merci contaminate» mangimi, derrate alimentari, acqua potabile e oggetti d’uso. Tali provvedimenti protettivi includono il raffreddamento, la copertura o la disinfezione delle merci, nonché la chiusura delle merci in un contenitore. Come ulteriore provvedimento, l’UFSP può anche disporre analisi sulle merci per accertare la presenza di determinati agenti patogeni e i metodi di analisi (lett. b). Questi provvedimenti prevedono analisi di laboratorio, per esempio per accertare la presenza di antrace nelle pelli di tamburo (pelli animali) o l’analisi di campioni di acqua in vecchi pneumatici per accertare la presenza di uova di zanzara. Infine l’UFSP può limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di merci contaminate (lett. c).

L’UFSP può incaricare i Cantoni o l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) dell’attuazione dei provvedimenti (cpv. 2). Rimangono riservate le disposizioni sancite da altre leggi federali. L’AFD fornisce all’UFSP informazioni su tutte le circostanze determinanti per l’attuazione dei provvedimenti, consente di consultare gli atti e rilascia dichiarazioni nel caso in cui si verifichino eventi particolari (cpv. 3).

2.4.4 Capitolo 4: Trasporto di cadaveri

Art. 66 Provvedimenti igienici

Nella normativa vigente ci si concentra ancora sui cadaveri che rappresentano un pericolo di contagio nell’ambito delle malattie infettive pericolose per la salute. Tra questi vi sono quelli di persone che al momento del decesso soffrivano di una delle seguenti malattie: colera, febbre tifoidea, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia. La nuova ordinanza porta a un cambiamento paradigmatico, obbligando tutte le persone incaricate della manipolazione di cadaveri a osservare particolari misure precauzionali in materia d’igiene, se è dimostrabile o probabile che il decesso sia avvenuto in conseguenza di una malattia trasmissibile. Questa disposizione rappresenta una novità per quanto riguarda